Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Le scuole devono attendere alla formazione degli operatori sanitari non medici di cui al precedente articolo 1 in collaborazione con un istituto universitario, scelto di preferenza tra quelli che nel territorio provinciale esercitano una rilevante attività istruttiva e di ricerca.
(2) Il relativo rapporto di collaborazione deve essere regolamentato dallo statuto della scuola stessa.