In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 281)
Regolamento per la disciplina della formazione di tecnici di laboratorio 2) e dei terapisti della riabilitazione

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.

2)

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".

Art. 7 (Esame di diploma)

(1) L'esame per il conseguimento del titolo di abilitazione è indetto in due sessioni.

(2) Alla prima sessione sono ammessi gli allievi dell'ultimo corso di scuola, o dell'ultima fase di corso di formazione che hanno conseguito la media di almeno sei decimi in ciascuna materia di insegnamento. Alla seconda sessione, sono ammessi gli allievi che hanno conseguito una votazione inferiore ai sei decimi, in non più di tre materie.

(3) L'ammissione dell'allievo alla prima o seconda sessione è altresì subordinata al regolare espletamento del tirocinio pratico, con l'osservanza del monte ore minimo prestabilito.

(4) L'esame di diploma consiste nella discussione di un caso pratico, attinente alle materie di insegnamento, sul quale l'allievo ha elaborato una tesi scritta.

(5) L'esame di diploma è sostenuto innanzi ad apposita commissione, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

  1. un docente dell'università o dell'istituto superiore convenzionato con la scuola, con funzioni di presidente;
  2. il direttore della scuola, o suo sostituto;
  3. due docenti della scuola;
  4. un rappresentante della ripartizione competente in materia di sanità, designato dall'assessore provinciale competente. 4)
4)

Gli articoli 5, 7, 8 e 9 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
ActionActionNorme generali
ActionActionArt. 1 (Sfera di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Enti e istituti gestori di scuole)
ActionActionArt. 3 (Rapporti con istituti universitari)
ActionActionArt. 4 (Amministrazione)
ActionActionArt. 5 (Esame di ammissione)
ActionActionArt. 6 (Esami di passaggio)
ActionActionArt. 7 (Esame di diploma)
ActionActionArt. 8 (Assenza giustificata)
ActionActionArt. 9 (Diploma di abilitazione)
ActionActionArt. 10 (Abilitazione professionale)
ActionActionArt. 11 (Collaborazione con enti ospedalieri)
ActionActionArt. 12 (Richiamo di altre norme)
ActionActionArt. 13 (Norme applicabili per istituti convenzionati)
ActionActionNorme riguardanti la formazione dei tecnici di laboratorio
ActionActionNorme riguardanti la formazione dei terapisti della riabilitazione
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
ActionActionj) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
ActionActionl) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
ActionActionm) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico