Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a quello dei posti di formazione stabiliti per ciascuna scuola, l'ammissione è subordinata al superamento di una prova scritta ed orale, o solo orale, su tematiche di cultura generale, attinenti preferibilmente al settore dell'igiene e della sanità.
(2) L'esame d'ammissione è sostenuto davanti ad apposita commissione composta:
(3) Sono ammessi alla frequenza della scuola i candidati utilmente collocati in graduatoria, in base all'esito delle prove d'esame ed alla valutazione della votazione riportata nel diploma di maturità, secondo i criteri prefissati dalla commissione.4)
Gli articoli 5, 7, 8 e 9 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.