Pubblicato nel B.U. 30 dicembre 1975, n. 66.
(1) Ai sensi del punto 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, ai dipendenti ospedalieri che, fuori dell'orario di lavoro, svolgono funzioni direttive, didattiche ed amministrative presso le scuole ed i corsi di formazione del personale sanitario ausiliario gestite o convenzionate con gli ospedali della Provincia, a partire dall'anno scolastico 1975/76 possono essere corrisposti i compensi di cui ai successivi articoli.