Pubblicato nel B.U. 30 dicembre 1975, n. 66.
(1) A partire dall'anno scolastico 1988/89 spettano al direttore e al segretario della scuola 40.000 lire mensili, cui si aggiungono 40.000 lire per ciascun corso tenuto dalla rispettiva scuola. Il compenso mensile non può superare l'importo di 250.000 lire per ciascuna scuola. 2)
L'art. 2 è stato sostituito dal D.P.G.P. 21 novembre 1988, n. 35.