In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1973, n. 161)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 15 maggio 1973, n. 21.

Art. 4

(1) Ai fini dell'applicazione della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, ai sensi dell'articolo 7, lettera b), sono considerate piccole e medie industrie quelle aventi un capitale sociale non eccedente la somma di lire due miliardi e non aventi più di 750 dipendenti.

(2) L'incidenza del consumo di energia, ai fini della lettera b) dell'articolo 7 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, si considera percentualmente rilevante, quando il costo medio dell'energia elettrica rappresenta più del venti per cento rispetto al prezzo medio di vendita del prodotto finito praticato dall'impresa.

(3) Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento e, per gli anni seguenti entro il 31 gennaio di ogni anno, coloro che ritengono di poter godere della tariffa agevolata ai sensi della lettera b) dell'articolo 7 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, devono presentare apposita domanda alla Giunta provinciale allegando i seguenti documenti riferiti all'anno solare precedente:

  • a)  certificato della cancelleria commerciale del tribunale attestante l' entità del capitale sociale;
  • b)  dichiarazione del richiedente circa la consistenza media degli addetti all' industria distinti per categoria in operai, apprendisti, impiegati e dirigenti;
  • c)  una relazione illustrativa circa l' incidenza del costo della energia a tariffa non agevolata sul prezzo medio di vendita del prodotto finito praticato dall'impresa.

(4) Le visite di controllo, per l'accertamento del rispetto degli oneri imposti al beneficiario, sono effettuate una o più volte nel semestre e di esse ne è redatto apposito verbale. Il rifiuto ad ammettere il controllo o l'accertata violazione degli obblighi imposti comporta la revoca dell'applicazione della tariffa ridotta per tutto il semestre nel quale si è verificata la violazione. L'applicazione della tariffa ridotta rimane altresì sospesa per gli eventuali successivi mesi nei quali perduri la violazione.