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In vigore al: 11/09/2012

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1973, n. 161)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)

Pubblicato nel B.U. 15 maggio 1973, n. 21.

Art. 3

(1) Le imprese distributrici devono allegare alla richiesta di rimborso, di cui al penultimo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 30 agosto 1972, numero 18, un prospetto riassuntivo suddiviso per tariffe delle forniture agevolate secondo uno schema predisposto dall'Amministrazione provinciale. In detto schema dovrà in ogni caso indicarsi la tariffa CIP applicabile, anche se l'impresa distributrice abbia applicato una tariffa più favorevole. È riservato alla Giunta provinciale accertare, ai fini del rimborso quale tariffa CIP è concretamente applicabile alla fornitura.