In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1973, n. 161)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 15 maggio 1973, n. 21.

Art. 2

(1) Sono considerate zone non o non sufficientemente provviste di energia elettrica, ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le zone non provviste di reti di distribuzione o le zone servite da imprese elettriche senza o con insufficiente propria produzione o con rete di distribuzione inadeguata.