Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Al personale sostituto dei dirigenti compete l'indennità d'istituto da stabilirsi nel contratto di comparto, tenendo conto dell'indennità prevista per la relativa struttura dirigenziale e dei compiti assegnati ai dirigenti sostituti.
(2) In caso di assenza o di impedimento del dirigente titolare l'indennità di funzione dirigenziale spetta al dirigente sostituto con decorrenza dal 46° giorno di assenza o di impedimento. A tale fine è considerata assenza del titolare anche qualora venga incaricato a dirigere un'altra struttura dirigenziale, anche a titolo temporaneo, con contestuale esonero dalla direzione della struttura di cui risulta titolare.