Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) L'indennità libero professionale di cui all'articolo 60 è cumulabile con il salario di produttività di cui all'articolo 58 fino alla misura massima del 60 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. L'indennità libero professionale non è cumulabile, invece, con l'aumento individuale di cui all'articolo 56, comma 4.
(2) L'indennità libero professionale è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 57, 59 e 63. Essa è cumulabile con le altre indennità del presente capo fino alla misura massima del 100 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.