Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Nella contrattazione di comparto può essere accordata un'indennità libero professionale fino alla misura massima del 90% dello stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza:
(2) L'indennità viene preventivamente determinata sulla base dei relativi progetti o programma di attività e viene liquidata previa verifica del raggiungimento dei risultati concordati.
(3) Negli accordi di comparto saranno individuate le figure professionali e le modalità di concessione dell'indennità di cui al comma 1.