Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Al personale di vigilanza e di custodia nonché alle categorie di personale da determinarsi nel contratto di comparto si applicano, limitatamente all'espletamento della missione compiuta nell'ambito territoriale della circoscrizione o zona cui è assegnato, le seguenti disposizioni speciali:
(2) Per tutte le missioni compiute al di fuori dell'ambito di competenza si osservano le disposizioni previste per il rimanente personale.
(3) Per il personale di vigilanza i rispettivi ambiti territoriali di competenza per l'applicazione del presente articolo, tenuto conto dell'assegnata sede di servizio, vengono determinate dall'ente di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.