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In vigore al: 11/09/2012

u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999 1)
Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 1997-2000
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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.

Art. 6 (Rimborso delle spese di viaggio e pernottamento)

(1) In caso d'uso di mezzi pubblici di trasporto (treno, autobus, aereo, nave, ecc., comprese le spese di agenzia) compete il rimborso delle spese documentate in originale.

(2) Premesso che a parità di prestazioni deve essere privilegiato l'uso dei mezzi di cui al comma 1, in caso di uso del proprio automezzo compete per ogni chilometro effettivamente percorso dell'itinerario autorizzato la seguente indennità chilometrica, arrotondata a dieci lire:

  • a)  per autovetture: un quarto del prezzo della benzina super;
  • b)  per motocicli: un nono del prezzo della benzina super.

(3) Per i percorsi su strade non asfaltate l'indennità chilometrica per uso del proprio veicolo è raddoppiata.

(4) Le variazioni del prezzo della benzina si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo, tenendo conto dell'ultima variazione intervenuta nel mese precedente.

(5) Il rimborso delle spese di cui al presente articolo spetta anche in caso di trasferta di distanza inferiore a dieci chilometri dalla effettiva sede di servizio, anche se la missione viene compiuta entro il comune ove si trova la sede di servizio.

(6) Per il rimborso delle spese di viaggio si considerano i chilometri effettivamente percorsi tra distanza tra la sede di servizio o la dimora abituale, se più vicina e la località nella quale viene compiuta la missione. Qualora per la missione sia necessario l'uso del mezzo proprio, al personale spetta il rimborso delle maggiori spese sostenute, compresa l'indennità chilometrica.

(7) Vengono rimborsate, dietro presentazione di regolare documentazione, anche le spese sostenute per pedaggi autostradali e per il parcheggio nonché, in casi eccezionali, per l'uso del taxi.

(8) Vengono inoltre rimborsate le spese regolarmente documentate per il pernottamento e la prima colazione in albergo o di utilizzo di vagone letto. Salvo giustificate eccezioni il pernottamento deve avvenire in esercizi alberghi con non più di tre stelle.

(9) Il rimborso delle spese di cui al presente articolo e dell'articolo 5, comma 1, può avvenire anche in favore del personale cessato dal servizio provinciale che viene citato in qualità di teste dall'autorità giudiziaria per atti e fatti connessi con l'attività istituzionale svolta in qualità di personale presso l'amministrazione di appartenenza. Tale rimborso è limitato alla parte delle spese non già rimborsate dall'autorità giudiziaria, compresa l'indennità chilometrica qualora vi è la necessità dell'uso del mezzo proprio.

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