Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Per il personale addetto a servizi, per il cui espletamento occorrono di regola più di 15 giornate di missione al mese nella stessa località, la relativa indennità è ridotta del 30% dopo la 15a giornata di missione.
(2) Il trattamento di missione cessa dopo 180 giorni di missione continuativa nella medesima località. A tali effetti si considera missione continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 40 giorni di calendario.
(3) Al personale obbligato per motivi di servizio a compiere frequenti missioni può essere concessa un'autorizzazione cumulativa all'espletamento delle medesime e, se necessario, all'uso dell'automezzo privato. Tale autorizzazione cumulativa può essere limitata anche soltanto a determinati percorsi o periodi.
(4) L'uso del veicolo privato ai fini del servizio di pronta reperibilità è equiparato, in caso di autorizzazione preventiva, all'uso dello stesso in missione.