pubblicata nel B.U. 8 luglio 1997, N. 30
(1) I membri del consiglio di amministrazione di cui al §3 sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per la durata della legislazione provinciale. Possono essere riconfermati. Se un membro del consiglio di amministrazione durante il periodo in carica si dimette, viene sostituito dalla Giunta provinciale e rimane in carica fino alla fine della legislatura.
(2) I membri del consiglio di amministrazione ai sensi delle lettere b) c) d) e) ed f) del §3 sono scelti e nominati dalla Giunta provinciale rispettivamente da una terna di proposte.