pubblicata nel B.U. 8 luglio 1997, N. 30
(1) Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.
(2) I membri del collegio dei revisori dei conti appartengono al gruppo linguistico ladino.
(3) I revisori dei conti sono nominati dalla Giunta provinciale, la quale stabilisce anche il presidente, per la durata in carica del consiglio di amministrazione.
(4) Il collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente al consiglio di amministrazione ed alla Giunta provinciale sui risultati della sua attività.