pubblicata nel B.U. 8 luglio 1997, N. 30
(1) È istituito il Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano per il gruppo etnico ladino con sede amministrativa nel castello di S.Martino in Badia, denominato in seguito "Museum Ladin Ciastel de Tor".
(2) Il "Museum Ladin Ciastel de Tor" è un luogo storico e contemporaneamente un centro per le esigenze riguardanti la cultura e la storia dei Ladini. Il castello di S.Martino per la sua importanza storica si adatta particolarmente quale luogo di rappresentanza e di incontro. Il "Museum Ladin Ciastel de Tor" per il raggiungimento dei propri fini può anche allestire una o più mostre.
(3) Il museo persegue le seguenti finalità:
(1) Sono organi del "Museum Ladin Ciastel de Tor":
(1) Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri:
Tutte le persone da proporre per il presente consiglio di amministrazione dovrebbero possibilmente essere esperte nel campo museale.
(2) I membri del consiglio di amministrazione appartengono al gruppo linguistico ladino.
(3) Come segretario del consiglio di amministrazione funge il direttore del "Museum Ladin Ciastel de Tor".
(4) L'Assessore competente per i musei convoca il consiglio di amministrazione neoeletto per la riunione costitutiva. In questa occasione i membri del consiglio di amministrazione eleggono a presidente uno degli stessi membri.
(1) I membri del consiglio di amministrazione di cui al §3 sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per la durata della legislazione provinciale. Possono essere riconfermati. Se un membro del consiglio di amministrazione durante il periodo in carica si dimette, viene sostituito dalla Giunta provinciale e rimane in carica fino alla fine della legislatura.
(2) I membri del consiglio di amministrazione ai sensi delle lettere b) c) d) e) ed f) del §3 sono scelti e nominati dalla Giunta provinciale rispettivamente da una terna di proposte.
(1) Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:
(1) Regolamento interno del consiglio di amministrazione:
(1) Il presidente del consiglio di amministrazione:
(1) Il direttore viene nominato in base alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. Il direttore, quale funzionario dirigente, è responsabile dell'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e dell'amministrazione ordinaria su istruzione del consiglio di amministrazione e del presidente.
(2) Il direttore assolve i seguenti compiti:
(1) Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.
(2) I membri del collegio dei revisori dei conti appartengono al gruppo linguistico ladino.
(3) I revisori dei conti sono nominati dalla Giunta provinciale, la quale stabilisce anche il presidente, per la durata in carica del consiglio di amministrazione.
(4) Il collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente al consiglio di amministrazione ed alla Giunta provinciale sui risultati della sua attività.
(1) Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono corrisposti, in quanto spettino, gli emolumenti previsti dalla vigente normativa provinciale.
(1) Il patrimonio del museo è costituito:
(2) I beni mobili ed immobili del museo sono elencati sotto la responsabilità del direttore, in registri contenenti tutte le indicazioni necessarie ad una corretta inventarizzazione dei beni e più precisamente:
(3) Il registro di inventario viene sempre aggiornato relativamente ai carichi ed agli scarichi, nonché alle variazioni della qualità del valore dei beni mobili.
(4) I beni mobili possono essere alienati previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.
(5) L'amministrazione dei beni mobili è conforme alle disposizioni vigenti per la Provincia.
(1) L'esercizio finanziario del museo coincide con l'anno solare. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle modifiche di bilancio ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione.
(2) Il bilancio di previsione deve essere approvato entro la fine di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed il conto consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entrambi gli atti devono venire presentati alla Giunta provinciale unitamente alla relazione dei revisori dei conti.
(3) Ove non disposto diversamente si applicano al bilancio ed alla gestione finanziaria del museo le disposizioni viegenti per la provincia in materia di bilancio e contabilità generale.
(1) I pagamenti delle spese sono disposti in uno dei seguenti modi:
(2) le aperture di credito sono ammesse entro i limiti di importo previsti dal decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 252) per le spese da effettuarsi in economia e per le spese di qualsiasi natura per le quali il consiglio di amministrazione ritenga di avvalersi del funzionario delegato.
(3) I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono firmati dal presidente del consiglio di amministrazione e dal direttore del museo. Le entrate del museo sono riscontrate mediante ordinativi di incasso, anche cumulativi, sottoscritti dal direttore del museo.
riportato al n. XXXI - I
(1) Valgono per i servizi e lavori da gestire in economia le disposizioni in vigore per la Provincia. Si possono eseguire in economia i seguenti servizie lavori:
(2) Il direttore del museo è l'esecutore ed il direttore responsabile dei servizi in economia di cui sopra.
(1) Il museo affida il proprio servizio di tesoreria all'istituto di credito del servizio di tesoreria della provincia oppure, alle medesime condizioni, ad un istituto di credito locale.
(1) In caso di scioglimenti i beni dell'ente sono trasferiti al patrimonio della Provincia.