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In vigore al: 11/09/2012

k) Contratto di comparto4 luglio 2002 1)
Contratto di comparto per il personale provinciale per il periodo 1999-2000
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Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2002, n. 30.

Art. 19 (Permessi di studio)

(1) Al personale a tempo pieno possono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di centocinquanta ore annue individuali. Per il personale con un orario di lavoro non inferiore al settantacinque per cento il relativo limite massimo è ridotto in proporzione all'orario di lavoro. Per il personale insegnante il monte orario annuo dei permessi di cui sopra è rapportato alla proporzione tra il carico delle ore di insegnamento settimanale e l'orario di lavoro del personale del ruolo generale.

(2) Alle seguenti categorie di personale non possono essere concessi i permessi di cui al comma 1:

  1. personale dirigenziale;
  2. personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, salvo quanto previsto al comma 1;
  3. personale con un rapporto di lavoro di durata inferiore a dodici mesi; tale limitazione non trova applicazione per il personale con un'anzianità di servizio di almeno tre anni;
  4. personale laureato e diplomato per il conseguimento di altra laurea o altro diploma di maturità.

(3) I permessi retribuiti di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di corsi di specializzazione post-universitaria, di corsi di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, siano esse scuole provinciali o statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Per la predisposizione della tesi di laurea i permessi di cui sopra possono essere concessi per non più di un anno scolastico.

(4) Nell'arco dell'anno scolastico può fruire dei permessi di cui al comma 1 fino al tre per cento del personale di ruolo e provvisorio in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. I permessi possono essere concessi per non più di sei anni. Nei relativi permessi è compreso anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

(5) Nella concessione dei permessi è da tenere in considerazione l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento del servizio. Per il personale insegnante ed equiparato, comprese le scuole materne, i permessi possono essere accorpati al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica con personale supplente. Per il personale con un orario di lavoro articolato in turni di servizio i singoli permessi non possono avere una durata inferiore a quella del rispettivo turno di servizio.

(6) Il personale fruente dei permessi di cui al comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è tenuto alla prestazione di lavoro straordinario.

(7) Per la concessione dei permessi di cui al comma 1 valgono le seguenti modalità:

  1. Le relative domande vengono presentate entro il 31 luglio antecedente l'inizio dell'anno scolastico alla ripartizione del personale, unitamente al parere favorevole del diretto superiore. In caso di un numero di domande di permessi inferiore al tre per cento del personale avente diritto, le relative domande possono essere accolte anche se presentate successivamente al 31 luglio, rispettando l'ordine cronologico di presentazione;
  2. Nella concessione dei permessi è accordata, nell'ordine, la precedenza al personale che frequenta corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o specializzazione post-universitaria; nell'ambito di tali corsi è data la precedenza al personale che frequenta l'ultimo anno del corso di studi, e, se studente universitario o post-universitario, a chi abbia superato gli esami negli anni precedenti; a parità di condizioni i permessi sono concessi al personale che non abbia finora usufruito dei permessi per lo stesso corso di studio e, in caso di ulteriore parità, al personale di maggiore età;
  3. Il personale è tenuto a presentare al diretto superiore il piano di utilizzazione dei permessi per la preventiva approvazione;
  4. Il personale è tenuto a presentare, appena possibile, idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza delle scuole, dei corsi e degli esami sostenuti nonché in ordine alla presentazione della tesi di laurea. In caso di mancata presentazione, sulla base di giustificati motivi, di tale certificazione entro l'anno scolastico di riferimento e comunque entro i dodici mesi successivi, i permessi fruiti vengono considerati come aspettativa straordinaria non retribuita, mentre in assenza di giustificati motivi i relativi permessi equivalgono ad un'assenza ingiustificata;
  5. La frequenza del corso e della scuola non deve essere attestata qualora in provincia di Bolzano non ci sia la possibilità della frequenza di tali corsi o scuole per il conseguimento di titoli di studio o attestati professionali riconosciuti e la relativa frequenza comporti un particolare disagio;
  6. I permessi vengono concessi in misura proporzionalmente ridotta qualora trattasi di corsi di durata inferiore all'anno scolastico.
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