(1) Al personale del gruppo linguistico ladino spetta una indennità pendolare forfettizzata
- se è effettivamente residente in un comune delle valli ladine della provincia di Bolzano, comprese le frazioni ladine del comune di Castelrotto, e dimora ivi abitualmente nei giorni non lavorativi;
- se, inoltre, occupa un posto sito al di fuori delle valli ladine della provincia di Bolzano, comprese le frazioni ladine del comune di Castelrotto, che sia riservato in base alla normativa sulla proporzionale al gruppo linguistico ladino o, qualora non soggetto alla proporzionale, faccia parte di un servizio competente anche per la popolazione ladina.
(2) L'indennità pendolare ammonta per ogni giorno di effettiva presenza in servizio a euro 10,10 se la distanza tra il luogo di residenza personale e la sede di servizio personale è di almeno 81 km. L'indennità ammonta a euro 7,75 se tale distanza è di almeno 25 km.
(3) L'indennità pendolare forfetizzata non è cumulabile con le agevolazioni in favore della generalità dei pendolari di cui all'articolo 74 del CCI del 29.7.1999.
(4) L'indennità spetta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
(5) L'indennità di cui al comma 2 viene rivalutata ogni biennio, in misura corrispondente al tasso tendenziale di inflazione per il relativo biennio rilevato dall'ASTAT per il comune di Bolzano. Il primo biennio decorre dal 1° gennaio 2002.
(6) Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con decorrenza 1° gennaio 2002.
(7) In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo al personale già fruente dell'indennità pendolare forfettizzata l'indennità spetta per l'anno 2002 nella misura prevista al comma 2 per la distanza di almeno 81 chilometri.