(1) L'aspettativa non retribuita per motivi personali, familiari e di studio prevista dal CCI è concessa dal direttore della ripartizione del personale su richiesta motivata e, se possibile, documentata.
(2) La relativa domanda è da presentare al competente ufficio della ripartizione del personale e per conoscenza al direttore preposto, il quale esprime un motivato parere in merito alla compatibilità dell'aspettativa richiesta con le esigenze di servizio.
(3) Per particolare esigenze di servizio l'aspettativa richiesta può essere respinta od accolta solo in parte ovvero anticipata o posticipata nel tempo. Qualora il direttore preposto non sia d'accordo, per motivi di servizio, coll'aspettativa richiesta o col periodo proposto, deve dare apposita motivazione al proprio parere che deve essere trasmesso tempestivamente - possibilmente in forma di una propria proposta da portare a conoscenza del dipendente - alla ripartizione del personale alla quale spetta comunque la decisione.
(4) Non vengono presi in considerazione quali motivi personali per la concessione dell'aspettativa, di cui al presente articolo ragioni di salute del richiedente è prevista un'apposita normativa.