(1) Il personale docente ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali a livello di istituzione scolastica o territoriale - provinciale e distrettuale, articolate anche per discipline o per ordine e grado di scuole -, per 10 ore 600 minuti - pro capite in ciascun anno scolastico, con l'esclusione degli eventuali tempi di percorrenza necessari al raggiungimento della sede di svolgimento dell'assemblea e senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee sindacali hanno luogo in idonei locali ad uso scolastico della scuola da individuarsi dalla dirigente o dal dirigente dell'istituzione scolastica di concerto con le organizzazioni sindacali richiedenti e, qualora ciò non fosse possibile, in locali esterni all'istituzione scolastica individuati dalle organizzazioni sindacali stesse.
(2) In ciascuna scuola e a livello territoriale non possono essere tenute più di due assemblee al mese anche articolate per gruppi o per discipline. Al personale, la cui cattedra è frazionata su più istituzioni scolastiche per le quali non coincidono i giorni di assemblea, viene garantita la partecipazione all'assemblea, previo accordo fra le dirigenti scolastiche e i dirigenti scolastici e sentito il docente interessato o la docente interessata.
(3) Le assemblee sono indette con specifico ordine del giorno:
- a) singolarmente da un' organizzazione sindacale rappresentativa o congiuntamente da più organizzazioni sindacali rappresentative;
- b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti;
- c) dalla RSU congiuntamente con una o più delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.
(4) Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche.
(5) Nel Convitto provinciale "D. Chiesa", le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4.
(6) Sono definite assemblee territoriali quelle interessanti contemporaneamente:
- a) almeno tre istituzioni scolastiche di lingua tedesca a livello provinciale o tre di lingua italiana della città di Bolzano;
- b) tutte le istituzioni scolastiche delle località ladine della Val Gardena, rispettivamente della Val Badia;
- c) tutte le istituzioni scolastiche in lingua italiana della Bassa Atesina, di Merano, Burgraviato e Val Venosta, di Bressanone e Vipiteno, di Brunico e Dobbiaco.
(7) Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore/120 minuti se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune; per le assemblee in singole istituzioni scolastiche con più plessi o sezioni staccate l'esonero dal servizio tiene conto anche dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell'assemblea, garantendo comunque alle alunne e agli alunni un minimo di due ore di insegnamento.
(8) Nei limiti di cui al comma 1, a livello provinciale e territoriale, la durata massima delle relative assemblee è, di norma, di 4 ore, vale a dire di 240 minuti, ma può comprendere l'intero orario dell'insegnamento antimeridiano o pomeridiano. Per consentire il raggiungimento tempestivo della sede dell'assemblea può essere disposta l'interruzione dell'attività didattica per l'intero orario antimeridiano o pomeridiano delle lezioni.
(9) La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni feriali prima, con comunicazione scritta, telegramma, fax o e-mail, alle dirigenti scolastiche e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, entro 24 ore da quando è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, compresi gli eventuali plessi scolastici e comprese le eventuali sezioni staccate. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive 72 ore, altri organismi sindacali, purchè ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea o alle assemblee di cui al presente comma va tempestivamente affissa all'albo dell'istituzione prescelta, dandone comunicazione alle altre sedi.
(10) Contestualmente all'affissione all'albo, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
(11) La dirigente scolastica o il dirigente scolastico sospende per le assemblee le attività didattiche delle sole classi scolastiche i cui docenti e le cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
(12) Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
(13) Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 10 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
(14) Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale, si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con le dirigenti scolastiche ed i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte della dirigente scolastica o del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.