(1) A livello di ogni istituzione scolastica, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo nel rispetto delle competenze della dirigente scolastica o del dirigente scolastico e degli organi collegiali così come specificati, rispettivamente, nell'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e negli articoli 4 e 6 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.
(2) Sono materie di informazione preventiva:
- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) criteri per la fruizione dei permessi per l' aggiornamento;
- c) piano delle risorse complessive per attività aggiuntive comprese le risorse di fonte non contrattuale;
- d) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dalle Intendenze scolastiche con altri enti e istituzioni;
- e) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale nei progetti scolastici;
- f) tutte le materie oggetto di contrattazione.
(3) Sono materie di contrattazione a livello di istituzione scolastica:
- a) criteri per l' utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
- b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi;
- c) criteri relativi all' organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente in relazione alla modularizzazione delle attività didattiche;
- d) criteri di utilizzazione dei docenti e delle docenti per le attività didattiche da svolgersi nel monte ore risultante dalla differenza tra orario di cattedra e orario di servizio settimanale nonché criteri di utilizzazione dei docenti e delle docenti per le attività extra e para scolastiche;
- e) criteri generali per la ripartizione del contingente di ore straordinarie a disposizione dell' istituzione scolastica nonché criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività aggiuntive;
- f) criteri per la distribuzione plurisettimanale dell' orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003;
- g) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali di cui agli articoli 6 e 12;
- h) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) criteri per l' attribuzione di premi di produttività.
(4) La dirigente scolastica o il dirigente scolastico, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico.
(5) I contratti sottoscritti a livello di istituzione scolastica si rinnovano tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti entro il 31 maggio. Le disposizioni contrattuali restano, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
(6) Sono materia di informazione successiva:
- a) nominativi e relativi compensi del personale docente utilizzato nelle attività e nei progetti retribuibili a norma delle vigenti disposizioni;
- b) nominativi e relativi compensi del personale fruitore dei premi di produttività;
- c) verifica dell' attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
(7) Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
(8) Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo devono concludersi in tempi utili per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni in relazione alle scadenze organizzative stabilite dalle Intendenze.
(9) Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, entro i primi venti giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
(10) Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati per la parte pubblica dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico, che può essere affiancato/a da persone di propria fiducia non appartenenti al personale docente della propria scuola. Per la parte sindacale sia dalle rappresentanti e dai rappresentanti accreditati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contatto collettivo provinciale per il personale docente sia dalla RSU, eventualmente integrata dalle docenti e dai docenti chiamati a partecipare alle attività della RSU ai sensi dell'articolo 10. Altri docenti della scuola, quali, ad esempio, il vicario, il coordinatore di plesso o altri referenti, possono essere invitati al tavolo della contrattazione, a titolo consultivo, in qualità di esperti.
(11) Prima di avviare la trattativa, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica informa le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo provinciale, affinchè possano avvalersi del diritto di nominare i propri rappresentanti nella delegazione trattante.
(12) La delegazione sindacale è di norma la stessa, sia per la contrattazione integrativa che per tutte le altre forme delle relazioni sindacali a livello di istituto. I sindacati rappresentativi non firmatari del contratto provinciale sono esclusi dalla contrattazione ma hanno diritto di partecipare, attraverso i loro rappresentanti e le loro rappresentanti, alle altre forme delle relazioni sindacali a livello di istituto.
(13) La sottoscrizione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica e della RSU qualora costituita è requisito di validità del contratto integrativo di istituto.