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In vigore al: 11/09/2012

i') Contratto collettivo 23 novembre 2007 1)
Contratto collettivo provinciale decentrato riguardante le relazioni sindacali e la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole
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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.

Art. 1 (Ambito di applicazione e durata)

(1) Il presente contratto collettivo decentrato è finalizzato all'attuazione delle previsioni di cui al Capo IV, articoli 35 e 36 del Testo Unico del 23 aprile 2003 relativo ai contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano.

(2) Il presente contratto entra in vigore con la sottoscrizione.

(3) Le parti contraenti hanno la facoltà di disdire e/o richiedere la rinegoziazione del presente contratto entro il 31 agosto di ciascun anno e le relative trattative devono essere avviate entro 30 giorni dalla predetta comunicazione.

Capo I
Relazioni sindacali

Art. 2 (Obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali)

(1) Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità della Amministrazione provinciale, delle Intendenze scolastiche, delle singole istituzioni scolastiche e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse delle dipendenti e dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di incrementare la qualità e l'efficienza del servizio scolastico provinciale. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

(2) Le relazioni sindacali, articolate secondo le forme di cui al comma 3, sono attivate sulla base di una convocazione che deve pervenire alla controparte con un tempo di preavviso non inferiore, di norma, a sei giorni. Nella convocazione sono indicate la forma della relazione e le materie che ne sono oggetto.

(3) Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti forme:

  • a)  contrattazione collettiva:
    • -  a livello provinciale;
    • -  a livello integrativo decentrato in sede unitaria tra le Intendenze scolastiche o in sede di singola Intendenza;
    • -  a livello di istituzione scolastica;
  • b)  interpretazione autentica dei contratti collettivi;
  • c)  partecipazione, che si articola nei seguenti istituti:
    • -  informazione;
    • -  confronto;
    • -  concertazione;
    • -  intese.

La partecipazione si svolge al livello istituzionale competente per materia e può prevedere l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive.

Art. 3 (Contrattazione collettiva decentrata con le Intendenze scolastiche)

(1) Le materie riservate alla contrattazione collettiva decentrata in sede unitaria tra le Intendenze scolastiche sono le seguenti:

  • a)  criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; 1)
  • b)  criteri e priorità per l' assegnazione della quota perequativa dell'organico della scuola primaria; 2)
  • c)  criteri per la costruzione sperimentale di un portfolio professionale che raccolga e documenti le esperienze formative, descrivendone le competenze acquisite in un' ottica di valorizzazione del curricolo professionale di ciascun docente e ciascuna docente; 3)
  • d)  modalità di concessione al personale docente ed educativo dell' aspettativa non retribuita fino a non più di due anni nel quinquennio per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio. 4)

(2) In sede di singola Intendenza sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

  • a)  individuazione delle priorità e dei criteri di distribuzione alle istituzioni scolastiche del monte ore annuale di ore straordinarie per il pagamento di ore di insegnamento e di ore funzionali all' insegnamento; dal predetto monte ore sono escluse le attività obbligatorie aggiuntive di insegnamento nonché le ore facoltative di supplenza o di insegnamento curriculare; 5)
  • b)  criteri per la distribuzione alle istituzioni scolastiche delle risorse per indennità e per rimborsi delle missioni;
  • c)  criteri per la determinazione del fondo da assegnarsi alle singole istituzioni scolastiche per le retribuzione delle funzioni strumentali al piano dell' offerta formativa; 6)
  • d)  mobilità ed utilizzazione del personale; 7)
  • e)  criteri per l' attuazione delle iniziative di aggiornamento, formazione in servizio e riconversione professionale e per la partecipazione del personale docente a tali attività; 8)
  • f)  definizione degli obiettivi formativi prioritari per il personale docente con particolare riguardo:
    • -  ai processi di autonomia e di innovazione degli ordinamenti;
    • -  al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
    • -  al potenziamento dell' offerta formativa con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico e al recupero dell'abbandono e all'esigenza di formazione continua delle adulte e degli adulti;
    • -  ai processi legati alle innovazioni tecnologiche e didattiche, all' informatizzazione e alla diffusione delle nuove tecnologie; 9)
  • g)  criteri per la determinazione dell' ammontare del fondo complessivo a disposizione della singola istituzione scolastica per l'attribuzione dei premi di produttilità; 10)
  • h)  determinazione del trattamento accessorio in favore del personale educatore del convitto provinciale "D. Chiesa" relativo al lavoro notturno e festivo; 11)
  • i)  criteri per l' attribuzione alle docenti ed ai docenti dei premi di produttività in caso di mancata costituzione delle RSU. 12)

Art. 4 (Partecipazione con le Intendenze scolastiche)

(1) Le Intendenze scolastiche unitariamente, ovvero separatamente, forniscono informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica alle organizzazioni sindacali rappresentative sulle seguenti materie:

  • a)  criteri per la definizione e la distribuzione degli organici del personale docente;
  • b)  modalità organizzative per l' assunzione del personale con contratto a tempo determinato e indeterminato;
  • c)  documenti di previsione e di rendiconto del bilancio provinciale relativi alle spese per il personale docente;
  • d)  dati sugli organici e sull' utilizzazione del personale;
  • e)  andamento generale della mobilità del personale;
  • f)  strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto.

(2) Gli incontri per l'informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati contestualmente alla convocazione. Le organizzazioni sindacali possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.

(3) Sono oggetto di specifico confronto con le organizzazioni sindacali le seguenti materie:

  • a)  riduzione in misura equa, in caso di soppressione o accorpamento di istituzioni scolastiche, del fondo complessivo destinato al conferimento di funzioni strumentali al piano dell' offerta formativa; 13)
  • b)  termini e modalità per la presentazione delle domande per la fruizione della riduzione dell' orario di insegnamento al 75% dell'orario di insegnamento a tempo pieno per il personale docente con rapporto a tempo indeterminato; 14)
  • c)  determinazione di termini e modalità per la presentazione delle domande relative alla fruizione, nell' arco di un quinquennio, di periodi di riposo della durata di un anno scolastico; 15)
  • d)  la determinazione di criteri per l' accreditamento di soggetti che offrono iniziative di formazione per il personale docente. 16)

(4) Su ciascuna delle materie oggetto di informazione nonché sulle linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione scolastica, le organizzazioni sindacali rappresentative, ricevuta l'informazione, possono chiedere che venga attivata una procedura di concertazione

(5) La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro sei giorni dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

(6) Sono disciplinate, previa intesa con le organizzazioni sindacali, le seguenti materie:

  • a)  la ripartizione del contingente di congedi straordinari e di aspettative tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle iscritte e degli iscritti; 17)
  • b)  modalità di fruizione dei permessi sindacali retribuiti da parte delle dirigenti sindacali e dei dirigenti sindacali. 18)

(7) E'istituita una conferenza tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali col compito di monitorare le relazioni sindacali a seguito dell'introduzione delle RSU che dovrà prestare particolare attenzione ai casi di mobbing, alle pari opportunità uomo-donna nonché alle eventuali situazioni controverse che impediscono la sottoscrizione dei contratti a livello di singola istituzione scolastica.

Art. 5 (Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica)

(1) A livello di ogni istituzione scolastica, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo nel rispetto delle competenze della dirigente scolastica o del dirigente scolastico e degli organi collegiali così come specificati, rispettivamente, nell'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e negli articoli 4 e 6 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.

(2) Sono materie di informazione preventiva:

  • a)  proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  • b)  criteri per la fruizione dei permessi per l' aggiornamento;
  • c)  piano delle risorse complessive per attività aggiuntive comprese le risorse di fonte non contrattuale;
  • d)  criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dalle Intendenze scolastiche con altri enti e istituzioni;
  • e)  criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale nei progetti scolastici;
  • f)  tutte le materie oggetto di contrattazione.

(3) Sono materie di contrattazione a livello di istituzione scolastica:

  • a)  criteri per l' utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
  • b)  criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi;
  • c)  criteri relativi all' organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente in relazione alla modularizzazione delle attività didattiche;
  • d)  criteri di utilizzazione dei docenti e delle docenti per le attività didattiche da svolgersi nel monte ore risultante dalla differenza tra orario di cattedra e orario di servizio settimanale nonché criteri di utilizzazione dei docenti e delle docenti per le attività extra e para scolastiche;
  • e)  criteri generali per la ripartizione del contingente di ore straordinarie a disposizione dell' istituzione scolastica nonché criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività aggiuntive;
  • f)  criteri per la distribuzione plurisettimanale dell' orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003;
  • g)  criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali di cui agli articoli 6 e 12;
  • h)  attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • i)  criteri per l' attribuzione di premi di produttività.

(4) La dirigente scolastica o il dirigente scolastico, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico.

(5) I contratti sottoscritti a livello di istituzione scolastica si rinnovano tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti entro il 31 maggio. Le disposizioni contrattuali restano, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto

(6) Sono materia di informazione successiva:

  • a)  nominativi e relativi compensi del personale docente utilizzato nelle attività e nei progetti retribuibili a norma delle vigenti disposizioni;
  • b)  nominativi e relativi compensi del personale fruitore dei premi di produttività;
  • c)  verifica dell' attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

(7) Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.

(8) Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo devono concludersi in tempi utili per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni in relazione alle scadenze organizzative stabilite dalle Intendenze.

(9) Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, entro i primi venti giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.

(10) Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati per la parte pubblica dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico, che può essere affiancato/a da persone di propria fiducia non appartenenti al personale docente della propria scuola. Per la parte sindacale sia dalle rappresentanti e dai rappresentanti accreditati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contatto collettivo provinciale per il personale docente sia dalla RSU, eventualmente integrata dalle docenti e dai docenti chiamati a partecipare alle attività della RSU ai sensi dell'articolo 10. Altri docenti della scuola, quali, ad esempio, il vicario, il coordinatore di plesso o altri referenti, possono essere invitati al tavolo della contrattazione, a titolo consultivo, in qualità di esperti.

(11) Prima di avviare la trattativa, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica informa le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo provinciale, affinchè possano avvalersi del diritto di nominare i propri rappresentanti nella delegazione trattante.

(12) La delegazione sindacale è di norma la stessa, sia per la contrattazione integrativa che per tutte le altre forme delle relazioni sindacali a livello di istituto. I sindacati rappresentativi non firmatari del contratto provinciale sono esclusi dalla contrattazione ma hanno diritto di partecipare, attraverso i loro rappresentanti e le loro rappresentanti, alle altre forme delle relazioni sindacali a livello di istituto.

(13) La sottoscrizione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica e della RSU – qualora costituita – è requisito di validità del contratto integrativo di istituto.

Art. 6 (Prerogative delle organizzazioni sindacali rappresentative)

(1) Le prerogative sindacali previste dalla legislazione vigente e dal presente articolo sono attribuite alle organizzazioni sindacali che sono considerate rappresentative per la contrattazione provinciale di comparto. A tal fine, le organizzazioni sindacali rappresentative hanno il diritto di nominare presso ciascuna istituzione scolastica i propri rappresentanti e le proprie rappresentanti ("terminali associativi"), ai quali e alle quali competono le seguenti prerogative e tutele previste dalla legge:

  • -  utilizzo di un locale idoneo per le proprie riunioni;
  • -  affissione all' albo;
  • -  convocazione di assemblea con le modalità dell' articolo 7;
  • -  uso dei permessi retribuiti nell' ambito della quota di pertinenza della rispettiva organizzazione sindacale.

(2) Alle organizzazioni sindacali rappresentative è consentito l'accesso agli uffici delle Intendenze scolastiche anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico.

(3) Le organizzazioni sindacali rappresentative possono accedere alle cartelle pubbliche della rete provinciale LASIS nella quale vengono pubblicate le circolari e le informazioni di carattere amministrativo generale destinate alle istituzioni scolastiche. Le procedure attuative sono oggetto di specifiche intese con i competenti Uffici delle Intendenze scolastiche e della Ripartizione informatica dell'Amministrazione provinciale.

(4) In tutte le istituzioni scolastiche, compresi i plessi e le sezioni staccate, viene assicurata la messa a disposizione di un albo per l'affissione di materiale sindacale. L'albo deve essere di dimensione tale da garantire ad ogni organizzazione sindacale avente titolo uno spazio ben riconoscibile. In tutte le sedi principali e periferiche dell'istituzione scolastica, all'affissione dei comunicati inviati, anche via e-mail, a tale scopo dalle organizzazioni sindacali alle istituzioni scolastiche o prodotti dalle RSU provvede la dirigente scolastica o il dirigente scolastico oppure una sua delegata o un suo delegato.

Art. 7 (Assemblee sindacali)

(1) Il personale docente ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali a livello di istituzione scolastica o territoriale - provinciale e distrettuale, articolate anche per discipline o per ordine e grado di scuole -, per 10 ore – 600 minuti - pro capite in ciascun anno scolastico, con l'esclusione degli eventuali tempi di percorrenza necessari al raggiungimento della sede di svolgimento dell'assemblea e senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee sindacali hanno luogo in idonei locali ad uso scolastico della scuola da individuarsi dalla dirigente o dal dirigente dell'istituzione scolastica di concerto con le organizzazioni sindacali richiedenti e, qualora ciò non fosse possibile, in locali esterni all'istituzione scolastica individuati dalle organizzazioni sindacali stesse.

(2) In ciascuna scuola e a livello territoriale non possono essere tenute più di due assemblee al mese anche articolate per gruppi o per discipline. Al personale, la cui cattedra è frazionata su più istituzioni scolastiche per le quali non coincidono i giorni di assemblea, viene garantita la partecipazione all'assemblea, previo accordo fra le dirigenti scolastiche e i dirigenti scolastici e sentito il docente interessato o la docente interessata.

(3) Le assemblee sono indette con specifico ordine del giorno:

  • a)  singolarmente da un' organizzazione sindacale rappresentativa o congiuntamente da più organizzazioni sindacali rappresentative;
  • b)  dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti;
  • c)  dalla RSU congiuntamente con una o più delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.

(4) Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche.

(5) Nel Convitto provinciale "D. Chiesa", le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4.

(6) Sono definite assemblee territoriali quelle interessanti contemporaneamente:

  • a)  almeno tre istituzioni scolastiche di lingua tedesca a livello provinciale o tre di lingua italiana della città di Bolzano;
  • b)  tutte le istituzioni scolastiche delle località ladine della Val Gardena, rispettivamente della Val Badia;
  • c)  tutte le istituzioni scolastiche in lingua italiana della Bassa Atesina, di Merano, Burgraviato e Val Venosta, di Bressanone e Vipiteno, di Brunico e Dobbiaco.

(7) Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore/120 minuti se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune; per le assemblee in singole istituzioni scolastiche con più plessi o sezioni staccate l'esonero dal servizio tiene conto anche dei tempi necessari per il raggiungimento della sede dell'assemblea, garantendo comunque alle alunne e agli alunni un minimo di due ore di insegnamento.

(8) Nei limiti di cui al comma 1, a livello provinciale e territoriale, la durata massima delle relative assemblee è, di norma, di 4 ore, vale a dire di 240 minuti, ma può comprendere l'intero orario dell'insegnamento antimeridiano o pomeridiano. Per consentire il raggiungimento tempestivo della sede dell'assemblea può essere disposta l'interruzione dell'attività didattica per l'intero orario antimeridiano o pomeridiano delle lezioni.

(9) La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni feriali prima, con comunicazione scritta, telegramma, fax o e-mail, alle dirigenti scolastiche e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, entro 24 ore da quando è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, compresi gli eventuali plessi scolastici e comprese le eventuali sezioni staccate. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive 72 ore, altri organismi sindacali, purchè ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea o alle assemblee di cui al presente comma va tempestivamente affissa all'albo dell'istituzione prescelta, dandone comunicazione alle altre sedi.

(10) Contestualmente all'affissione all'albo, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

(11) La dirigente scolastica o il dirigente scolastico sospende per le assemblee le attività didattiche delle sole classi scolastiche i cui docenti e le cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.

(12) Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

(13) Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 10 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

(14) Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale, si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con le dirigenti scolastiche ed i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte della dirigente scolastica o del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

Capo II
Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole e definizione del relativo regolamento elettorale

Art. 8 (Finalità)

(1) Per l'esercizio dei diritti sindacali di informazione e partecipazione e contrattazione da parte del personale docente, in ogni istituzione scolastica sono costituite le rappresentanze sindacali unitarie, in seguito denominate RSU.

Art. 9 (Costituzione delle RSU)

(1) La costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole può essere promossa dalle organizzazioni sindacali rappresentative, che abbiano sottoscritto o aderito al presente accordo, nonché da altre organizzazioni sindacali purchè siano costituite in associazione con proprio statuto e abbiano aderito al presente accordo.

(2) Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti, secondo le modalità del regolamento elettorale di cui all'allegato 1.

(3) La giornata e il calendario dettagliato delle elezioni vengono concordati dalle organizzazioni sindacali con le Intendenze scolastiche e comunicati alle istituzioni scolastiche secondo le modalità del regolamento elettorale di cui all'allegato 1.

(4) Le Intendenze scolastiche forniranno alle scuole idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di loro competenza in relazione alle elezioni, al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

Art. 10 (Composizione della RSU)

(1) La RSU nelle scuole si compone di tre docenti.

(2) La RSU può chiamare a prendere parte alle attività della stessa, con ruolo consultivo, anche il seguente personale docente:

  • -  1 docente di seconda lingua, qualora nessun docente di tale disciplina risulti eletto;
  • -  1 docente per ogni ordine e grado di scuole contemplate in istituti comprensivi, qualora un ordine di scuola non sia rappresentato.

Art. 11 (Funzionamento e decisioni)

(1) La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e opera verso l'esterno come soggetto unitario.

(2) È esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la composizione della propria delegazione trattante e l'utilizzo al suo interno dei permessi di pertinenza, che non sono assegnati ai singoli componenti della RSU, ma alla RSU quale organismo sindacale unitario.

Art. 12 (Compiti e diritti)

(1) Alla RSU sono attribuiti i poteri di informazione e di contrattazione previsti nelle relazioni sindacali a livello di singolo istituto, sulle materie e con le modalità previste dall'articolo 5.

(2) In favore della RSU sono, pertanto, garantiti i seguenti diritti:

  • -  a permessi retribuiti con quote e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta provinciale d' intesa con la rispettiva organizzazione sindacale;
  • -  ad indire l' assemblea delle insegnanti e degli insegnanti secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del presente contratto;
  • -  di accesso ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

(3) I permessi di pertinenza delle RSU possono essere attribuiti dalla stessa anche alle docenti e ai docenti di cui al comma 2 dell'art. 10.

Art. 13 (Durata e sostituzione nell'incarico)

(1) I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.

(2) In caso di dimissioni dal servizio o di trasferimento della sede di servizio la rappresentante o il rappresentante decade dalla sua carica.

(3) In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso è sostituito dal primo o dalla prima dei non eletti o delle non elette appartenente alla medesima lista.

(4) Le sostituzioni conseguenti a dimissioni dei componenti eletti delle RSU non possono essere più di due, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale di cui all'allegato 1.

(5) Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione alla segreteria della scuola, contestualmente al nominativo della subentrante o del subentrante, e al personale docente, mediante affissione all'albo delle comunicazioni.

Art. 14 (Rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza)

(1) I componenti della RSU designano, al loro interno o nell'ambito delle dirigenti o dei dirigenti sindacali accreditati nell'istituto dalle organizzazioni sindacali rappresentative, la rappresentante o il rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza, la cui funzione e le cui attribuzioni sono disciplinate nell'articolo 71 del CCNL 2002-2005 e nel decreto legislativo n. 626/94.

(2) Il riconoscimento del tempo di lavoro prestato dalla rappresentante o dal rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza è assicurato con una specifica attribuzione di permessi e con la riserva di una quota del contingente di ore di lavoro straordinario funzionale all'insegnamento attribuito all'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 33 del Testo unico del 23 aprile 2003 dei contratti collettivi provinciali per il personale docente.

1) vedi articolo 36, comma 1, lettera a), del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

2) vedi articolo 36, comma 1, lettera c), del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

3) vedi articolo 9, comma 4, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

4) vedi articolo 11, comma 1, dell'allegato 4 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

5) vedi articolo 36, comma 2, lettera a), del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

6) vedi articolo 13, comma 2, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

7) vedi articolo 36, comma 2, lettera b), del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

8) vedi articolo 36, comma 2, lettera c), del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

9) vedi articolo 9, comma 5, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

10) vedi articolo 27, comma 8, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

11) vedi articolo 26, comma 2, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

12) vedi articolo 27, comma 5, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

13) vedi articolo 13, comma 3, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

14) vedi articolo 15, comma 1, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

15) vedi articolo 16, comma 3, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

16) vedi articolo 9, comma 6, del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

17) vedi articolo 3, comma 3, dell'allegato 4 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

18) vedi articolo 7, comma 4, dell'allegato 4 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003

Allegato 1
Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU

Art. 1 (Modalità per indire le elezioni)

(1) Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con le Intendenze scolastiche la data per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali ne danno comunicazione al personale docente mediante affissione nell'apposito albo della scuola, cui viene parimenti inviata una comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

(2) I termini per la presentazione delle liste e per l'istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste sono le ore 12 dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste.

(3) Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'Intendenza scolastica. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

Art. 2 (Quoziente necessario per la validità delle elezioni)

(1) Le elezioni sono valide, ove alle stesse abbia preso parte più della metà del personale docente avente diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni sono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

Art. 3 (Elettorato attivo e passivo)

(1) Ha diritto a votare tutto il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola, alla data delle elezioni, nonché il personale docente con contratto a tempo determinato con incarico annuale fino al 30 giugno o al 31 agosto.

(2) Sono eleggibili le docenti e i docenti che, candidate o candidati nelle liste di cui all'articolo 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Art. 4 (Presentazione delle liste)

(1) All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle associazioni sindacali rappresentative, che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo.

(2) Per la presentazione delle liste alle associazioni sindacali di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di docenti della scuola non inferiore al 2% del totale dei docenti e delle docenti che hanno diritto di voto nella scuola. Ogni docente può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

(3) Ogni lista ha una presentatrice o un presentatore, che deve essere una dirigente o un dirigente territoriale dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero una docente o un docente della scuola delegata o delegato dall'organizzazione sindacale stessa. La firma della presentatrice o del presentatore della lista deve essere autenticata dalla segreteria della scuola interessata. La presentatrice o il presentatore della lista garantisce l'autenticità delle firme ivi apposte dalle docenti e dai docenti.

(4) Non possono essere candidate o candidati la presentatrice o il presentatore della lista nè i membri della commissione elettorale. Possono essere invece candidate o candidati le sottoscrittrici e i sottoscrittori delle liste.

(5) Ciascuna candidata e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto una candidata o un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'articolo 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà la docente interessata o il docente interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

Art. 5 (Commissione elettorale)

(1) Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole scuole sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

(2) Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un docente/una docente della scuola che all'atto dell'accettazione dichiara di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.

(3) Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

Art. 6 (Compiti della commissione elettorale)

(1) La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

  • -  elezione del presidente o della presidente;
  • -  acquisizione dall' istituzione scolastica interessata dell'elenco generale delle elettrici e degli elettori;
  • -  verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l' ammissibilità delle stesse;
  • -  esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
  • -  definizione dei seggi con l' attribuzione dei relativi elettori/elettrici;
  • -  distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
  • -  predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
  • -  nomina delle presidenti e dei presidenti di seggio nonché delle scrutatrici e degli scrutatori;
  • -  organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
  • -  raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
  • -  compilazione dei verbali;
  • -  comunicazione dei risultati alle docenti e ai docenti, all' istituzione scolastica e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
  • -  esame degli eventuali ricorsi e proclamazione delle elette e degli eletti;
  • -  trasmissione dei verbali e degli atti all' istituzione scolastica per la debita conservazione e la comunicazione dei risultati delle elezioni all'Intendenza scolastica competente.

(2) Le liste delle candidate e dei candidati dovranno essere portate a conoscenza delle docenti e dei docenti, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'articolo 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 7 (Scrutatrici e scrutatori)

(1) E'in facoltà delle presentatrici e dei presentatori di ciascuna lista di designare una scrutatrice o uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelta fra le docenti elettrici non candidate o scelto fra i docenti elettori non candidati. Se nell'istituzione scolastica è stata presentata un'unica lista, le scrutatrici designate o gli scrutatori designati sono due.

(2) La designazione delle scrutatrici o degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.

(3) Per le presidenti e i presidenti di seggio e per le scrutatrici e gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il pomeriggio antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

Art. 8 (Segretezza del voto)

(1) Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera nè per interposta persona.

Art. 9 (Schede elettorali)

(1) La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

(2) In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

(3) Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

(4) La scheda deve essere consegnata a ciascuna elettrice e a ciascun elettore all'atto della votazione dalla Presidente o dal presidente ovvero da un altro componente del seggio elettorale.

(5) Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

(6) Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 10 (Preferenze)

(1) L'elettrice o l'elettore può manifestare la preferenza per una sola candidata o un solo candidato della lista votata.

(2) Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettrice o dall'elettore scrivendo il nome della candidata preferita o del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. L'indicazione di più preferenze date a candidate o candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidate o candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

(3) Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidate o candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 11 (Modalità della votazione)

(1) Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'istituzione scolastica interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

(2) Qualora l'ubicazione dei plessi delle singole scuole e il numero delle votanti e dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

(3) Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutte le docenti e tutti i docenti, mediante comunicazione nell'albo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 12 (Composizione del seggio elettorale)

(1) Il seggio è composto dalle scrutatrici e dagli scrutatori di cui all'articolo 7 e da un presidente o una presidente, nominato o nominata dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui si sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore o di una seconda scrutatrice.

Art. 13 (Attrezzatura del seggio elettorale)

(1) A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

(2) Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo delle elettrici e degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art. 14 (Riconoscimento delle elettrici e degli elettori)

(1) Le elettrici e gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due delle scrutatrici o degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 15 (Certificazione della votazione)

(1) Nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, a fianco del nome dell'elettrice o dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettrice stessa o dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art. 16 (Operazioni di scrutinio)

(1) Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le istituzioni scolastiche con l'accordo dell'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento.

(2) Al termine delle operazioni di scrutinio, la Presidente o il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, il quale è stato sottoscritto dalla Presidente o dal Presidente ed è stato controfirmato da due scrutatrici o scrutatori e nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.

(3) La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'istituzione scolastica, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi.

(4) Successivamente sarà distrutto alla presenza di una delegata o un delegato della Commissione elettorale e una delegata o di un delegato dell'istituzione scolastica. I verbali saranno conservati dalla RSU e dall'istituzione scolastica.

Art. 17 (Attribuzione dei seggi)

(1) Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

(2) Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dalle singole candidate e dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.

(3) I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero delle votanti e dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti. In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

Art. 18 (Ricorsi alla commissione elettorale)

(1) La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

(2) Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte di soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.

(3) Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione, alla quale è pervenuta.

(4) Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascuna rappresentante o ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'istituzione scolastica ai sensi dall'articolo 6, comma 1, ultimo punto.

Art. 19 (Comunicazione della nomina dei componenti della RSU)

(1) Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dalla Presidente o dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatrici o scrutatori, è consegnato alla scuola per la conservazione. La scuola comunica all'Intendenza scolastica competente entro cinque giorni dal ricevimento del verbale riassuntivo delle elezioni i risultati dell'elezione in via elettronica.

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