(1) Per lo svolgimento delle funzioni previste dal comma 2 dell'articolo 1, il/la dirigente scolastico/a, in esito all'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalle norme legislative vigenti è assunto dall'Amministrazione a tempo indeterminato mediante un incarico, secondo quanto precisato al successivo comma 4.
(2) Il predetto incarico è redatto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
(3) L'incarico è conferito in forma scritta; in esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto, il contenuto dello stesso e, in particolare:
- a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
- b) la qualifica;
- c) la durata del periodo di prova;
- d) la sede di prima destinazione;
- e) le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
(4) Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi di volta in volta vigenti alla data di sottoscrizione del rapporto stesso, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
(5) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, l'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione e di risultato dei/delle dirigenti scolastici/che è effettuata dall'intendenza scolastica competente in base ai seguenti criteri generali:
- a) dimensioni, complessità gestionale e articolazione strutturale e funzionale dell' istituzione scolastica;
- b) responsabilità implicate dall' incarico;
- c) eventuali specifici requisiti richiesti per lo svolgimento dell' attività di competenza;
- d) contesto socio-economico e territoriale nel quale si colloca l' istituzione scolastica.