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In vigore al: 11/09/2012

p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 1)
Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano
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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.

Titolo 1
Disposizioni generali

Art. 1 (Campo di applicazione e funzione del personale dirigente scolastico)

(1) Il presente contratto provinciale si applica a tutto il personale dirigente delle scuole a carattere statale di cui al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, che nel presente contratto viene indicato come dirigente scolastico/a.

(2) Il/La dirigente scolastico/a, in coerenza con il profilo delineato nell'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione, promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli/delle alunni/e, la libertà di insegnamento dei/delle docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

(3) Il/La dirigente scolastico/a esercita le funzioni per le finalità istituzionali e, con l'autonomia, le competenze e la responsabilità definite dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dalla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto)

(1) Il presente contratto concerne il periodo 1° settembre 2000 - 31 agosto 2003 per la parte economica e il periodo 1° settembre 2000 - 31 agosto 2004 per la parte normativa.

(2) La disdetta del presente contratto collettivo provinciale può essere data da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso contrario il presente contratto si intende rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

(3) Le piattaforme sono presentate con anticipo di 30 giorni rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo, le parti non assumono iniziative unilaterali nè danno luogo ad azioni conflittuali.

(4) Le norme risultanti dal rinnovo del CCNL concernenti il trattamento economico fondamentale nonché gli istituti dello stato giuridico diversi da quelli disciplinati dal presente contratto trovano, con la stessa decorrenza prevista dal nuovo CCNL, applicazione anche per il personale di cui all'articolo 1. Il presente contratto collettivo provinciale viene adeguato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 434 del 1996, agli aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico discendenti dal nuovo CCNL entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso, con effetto dalla decorrenza prevista dal medesimo.

Titolo 2
Relazioni sindacali

Art. 3 (Obiettivi e strumenti)

(1) Le relazioni sindacali sono definite nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali. Nelle relazioni sindacali si tiene conto dell'esigenza di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico e di quella di valorizzare la funzione del/la dirigente scolastico/a nei processi di innovazione della scuola.

(2) La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun/a dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Giunta provinciale e parti sociali.

(3) Le informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse:

  • -  concertazione, che si svolge sulle materie oggetto di informazione preventiva di cui all' articolo 5;
  • -  interpretazione autentica dei contratti, finalizzata al raffreddamento dei conflitti;
  • -  consultazione di cui all' articolo 8;
  • -  costituzione di commissioni bilaterali, di cui all' articolo 10.

Art. 4 (Informazione preventiva)

(1) L'Amministrazione informa in via preventiva, con documentazione cartacea e/o informatica da fornire in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 9 sui criteri generali e le modalità che l'Amministrazione medesima intende seguire nelle seguenti materie:

  • a)  affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
  • b)  condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
  • c)  valutazione dell' attività dei/delle dirigenti scolastici/che;
  • d)  modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;
  • e)  programmi di formazione e di aggiornamento dei/delle dirigenti scolastici/che;
  • f)  misure di pari opportunità;
  • g)  tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e applicazione del D.Lgs. 19.9.94, n. 626;
  • h)  incarichi aggiuntivi;
  • i)  gestione delle iniziative socio-assistenziali in favore dei/delle dirigenti scolastici/che;
  • j)  consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
  • k)  criteri e modalità di conferimento delle reggenze.

Art. 5 (Concertazione a seguito di informazione preventiva)

(1) Nelle materie previste dalle lettere b), c), d), e), f), h) e i) dell'articolo 4, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 9 può attivare, mediante richiesta scritta, la procedura di concertazione per l'esame delle materie medesime.

(2) La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il decimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione l'Amministrazione non assume iniziative unilaterali e le OO.SS. non assumono iniziative conflittuali.

(3) La concertazione si conclude nel termine massimo di 15 giorni; dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa; al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.

Art. 6 (Informazione successiva)

(1) Su richiesta di una o più rappresentanze sindacali di cui all'articolo 9, l'Amministrazione fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti amministrativi e gli altri atti di gestione attinenti le materie oggetto del presente contratto o comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei/delle dirigenti scolastici/che.

(2) Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.

Art. 7 (Istituti di partecipazione sindacale)

(1) Al fine della trasparenza del confronto a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, i sindacati verranno informati in via preventiva e successiva.

Art. 8 (Consultazione)

(1) La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione con particolari riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. La consultazione, viceversa, si svolge, obbligatoriamente, sulle materie di cui alle lettere g) e j) dell'articolo 4.

Art. 9 (Composizione delle delegazioni per la contrattazione)

(1) La delegazione trattante di parte pubblica, è nominata dalla Giunta provinciale.

(2) La delegazione sindacale per la contrattazione collettiva provinciale è composta dalla rappresentanza sindacale rappresentativa tra il personale di cui all'articolo 1. Per la contrattazione collettiva provinciale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali, anche se associate, che abbiano un numero di iscritti tra il personale di cui all'articolo 1 non inferiore al cinque per cento del numero complessivo del personale medesimo.

(3) All'inizio della contrattazione collettiva le parti negoziali concordano la composizione numerica delle delegazioni.

Art. 10 (Altre forme di partecipazione)

(1) Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del/la dirigente alle attività dell'Amministrazione scolastica, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche; in particolare, dette commissioni od osservatori possono essere costituiti per la trattazione di problematiche concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, l'osservazione sull'andamento dei processi di valutazione nonché l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Art. 11 (Interpretazione autentica dei contratti)

(1) Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

(2) Per le finalità di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

(3) L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo provinciale.

Art. 12 (Contributi sindacali)

(1) I/Le dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Amministrazione a cura del/la dirigente o dell'organizzazione sindacale.

(2) La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

(3) Il/La dirigente scolastico/a può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione provinciale e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.

(4) Le trattenute devono essere operate dall'Amministrazione provinciale sulle retribuzioni dei/delle dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'Amministrazione medesima.

(5) L'Amministrazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Titolo 3
Rapporto di lavoro

Art. 13 (L'incarico dirigenziale)

(1) Per lo svolgimento delle funzioni previste dal comma 2 dell'articolo 1, il/la dirigente scolastico/a, in esito all'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalle norme legislative vigenti è assunto dall'Amministrazione a tempo indeterminato mediante un incarico, secondo quanto precisato al successivo comma 4.

(2) Il predetto incarico è redatto in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente contratto.

(3) L'incarico è conferito in forma scritta; in esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto, il contenuto dello stesso e, in particolare:

  • a)  la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • b)  la qualifica;
  • c)  la durata del periodo di prova;
  • d)  la sede di prima destinazione;
  • e)  le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

(4) Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi di volta in volta vigenti alla data di sottoscrizione del rapporto stesso, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

(5) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, l'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione e di risultato dei/delle dirigenti scolastici/che è effettuata dall'intendenza scolastica competente in base ai seguenti criteri generali:

  • a)  dimensioni, complessità gestionale e articolazione strutturale e funzionale dell' istituzione scolastica;
  • b)  responsabilità implicate dall' incarico;
  • c)  eventuali specifici requisiti richiesti per lo svolgimento dell' attività di competenza;
  • d)  contesto socio-economico e territoriale nel quale si colloca l' istituzione scolastica.

Art. 14 (La formazione dei/delle dirigenti scolastici/che)

(1) Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici.

(2) In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del/la dirigente scolastico/a sono assunti dall'Amministrazione come processo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze dirigenziali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.

(3) Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.

(4) L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante dell'identità professionale del/la dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio di competenze necessario a ciascun/a dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli.

(5) L'Amministrazione provinciale definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei/delle dirigenti.

(6) Le politiche formative della dirigenza sono definite dall'Amministrazione scolastica in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate dalla stessa Amministrazione, da altri Enti, dall'Università, da soggetti pubblici o da agenzie private specializzate nel settore e da associazioni professionali, anche d'intesa tra loro. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare comportamenti innovativi dei/delle dirigenti scolastici/che e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.

(7) La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'/dalla competente intendente scolastico/a con i/le dirigenti interessati/e ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

(8) Il/La dirigente scolastico/a può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine al/la dirigente scolastico/a può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

(9) Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal/la dirigente scolastico/a ai sensi del comma 7 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, la stessa si assume l'intera spesa sostenuta e debitamente documentata.

(10) Fatto salvo quanto previsto al comma 9, ai/alle dirigenti scolastici/che si applicano le ulteriori provvidenze in materia di formazione previste per il personale dirigenziale provinciale.

Art. 15 (Periodo di prova)

(1) Il/La dirigente scolastico/a, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è soggetto a un periodo di prova della durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale deve prestare effettivo servizio per almeno sei mesi; ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio.

(2) Il periodo di prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dal TU 16.4.1994, n. 297, e dalle leggi o dai regolamenti applicabili per effetto dell'articolo 72 del D.Lgs. n. 165/2001 (quali mandati parlamentare o amministrativo, esoneri sindacali, etc.) o dagli accordi collettivi. Nell'ipotesi di malattia il/la dirigente scolastico/a ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'articolo 18.

Art. 16 (Impegno di lavoro)

(1) In relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, i/le dirigenti scolastici/che organizzano autonomamente i tempi ed i modi dell'attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della istituzione scolastica. Durante l'attività didattica, viene garantita una attività lavorativa media non inferiore a 38 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro viene concordata tra l'Intendente scolastico/a e il/la dirigente nell'ambito della definizione degli obiettivi annuali ed è portata a conoscenza del personale della scuola.

(2) Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al/la dirigente scolastico/a deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.

Art. 17 (Congedi parentali, congedi, aspettative ed altre assenze)

(1) Per i congedi parentali, i congedi, le aspettative ed altre assenze, trovano applicazione le vigenti disposizioni del contratto collettivo provinciale per il personale docente, ad eccezione dei permessi per motivi di studio nonché delle altre forme di flessibilizzazione e riduzioni dell'orario di lavoro.

(2) Le disposizioni più favorevoli previste dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano al solo periodo di permanenza nella Provincia di Bolzano, ferma restando l'applicazione della normativa meno favorevole contenuta nel CCNL all'atto dell'eventuale trasferimento del medesimo personale in scuole o istituti del restante territorio dello Stato.

(3) In caso di applicazione della normativa meno favorevole, la posizione giuridica ed economica del personale trasferito è comunque equiparata alla posizione corrispondente a quella riferita all'ultimo giorno di assenza di cui al comma 1, spettante in base al CCNL.

Art. 18 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)

(1) In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro il/la dirigente scolastico/a ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al/la dirigente scolastico/a spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione.

(2) Tranne che nei casi previsti nel comma 1, qualora l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, al/la dirigente scolastico/a spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.

(3) Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto in materia di assenza per malattia dal contratto collettivo provinciale per il personale docente. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per l'ulteriore periodo di assenza al/la dirigente scolastico/a non spetta alcuna retribuzione.

(4) Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 19 (Affidamento dell'incarico dirigenziale)  delibera sentenza

(1) Tutti i/le dirigenti scolastici/che hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono in base ai seguenti criteri generali:

  • -  caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare ovvero, per i/le dirigenti scolastici/che utilizzati presso l' Amministrazione provinciale, enti provinciali o l'università, dei programmi e degli obiettivi da realizzare;
  • -  attitudini, capacità ed esperienza professionale del/la singolo/a dirigente scolastico/a;
  • -  risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;
  • -  rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei/delle dirigenti scolastici/che.

(2) Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione e la durata dell'incarico. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico complessivo.

(3) La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni nè superiore a cinque anni e può essere rinnovato, anche per esigenze di natura scolastica; l'incarico o il rinnovo, in via eccezionale, può essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del/la dirigente in data antecedente ai predetti due anni; nei casi previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del DPR n. 150/1999 (incarichi di studio, ricerca, ispettivi, etc.) la durata è correlata al programma di lavoro ed all'obiettivo assegnato.

È fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dal successivo articolo 20.

L'incarico è rinnovato nel caso di cessazione dal servizio del/la dirigente scolastico/a prevista entro i successivi due anni dal termine dell'incarico precedente.

(4) Gli/Le Intendenti scolastici/che competenti effettuano, con le procedure di cui all'articolo 23, entro tre mesi dalla scadenza naturale dell'incarico, una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato articolo 23, gli/le Intendenti scolastici/che sono tenuti ad assicurare al/la dirigente scolastico/a un incarico di norma equivalente.

(5) Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si conferisce un nuovo incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del/la dirigente scolastico/a interessato.

(6) Tenuto conto della facoltà dell'intendenza scolastica competente di rivedere periodicamente le posizioni delle funzioni dirigenziali e dei correlati incarichi, in relazione ai processi di riorganizzazione strutturale ed ai programmi di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi, per tutti i tipi di incarichi dei/delle dirigenti scolastici/che non si applica l'articolo 2103 del Codice civile.

(7) L'incarico di direzione di uffici dirigenziali è conferito dall'/dalla Intendente scolastico/a competente nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli provinciali della dirigenza scolastica. Ai/Alle dirigenti scolastici/che utilizzati/e presso l'Amministrazione provinciale, enti provinciali o università gli incarichi sono conferiti dai rispettivi organi.

(8) I criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui al precedente articolo 4; deve essere, altresì, assicurata, dall'intendenza scolastica competente, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli/alle interessati/e l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.

massimeDelibera N. 2180 del 23.06.2008 - Conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole a carattere statale

Art. 20 (Mutamento di incarichi e mobilità professionale)

(1) Il mutamento degli incarichi dei/delle dirigenti scolastici/che ha effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico.

(2) Dall'anno scolastico successivo, a richiesta del/la dirigente scolastico/a che abbia superato il periodo di prova può essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di un incarico per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella di servizio. Il mutamento di incarico può avvenire, comunque ed esclusivamente, sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs n. 165/2001 e dall'articolo 19, comma 1, del presente contratto.

(3) L'aliquota di posti destinata alla mobilità professionale è fissata nella misura del 20% sulla disponibilità totale di ciascun settore formativo (primo ciclo di istruzione; secondo ciclo di istruzione); l'aliquota di posti destinata alla mobilità esterna è fissata nella misura del 10% sulla disponibilità totale

(4) Il/La dirigente scolastico/a che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 3 per una delle sedi o delle istituzioni scolastiche richieste non ha titolo a formulare ulteriori richieste analoghe per i successivi tre anni scolastici.

(5) In casi di particolare urgenza e di esigenze familiari, d'intesa con le organizzazioni sindacali, è ammessa eccezionalmente la mobilità su posti liberi, che, ove concessa, non è reiterabile nell'arco di un quinquennio.

(6) I/Le dirigenti destinatari/e del presente contratto possono ottenere incarichi presso Amministrazioni ed Enti pubblici diversi, anche per consentire l'acquisizione e lo sviluppo di esperienze professionali.

Art. 21 (Revoca dell'incarico dirigenziale)

(1) L'Amministrazione a seguito della soppressione del posto dirigenziale, può revocare, con le modalità previste dall'articolo 19, al/la dirigente scolastico/a l'incarico prima della scadenza ed affidarne un altro.

(2) L'Amministrazione può revocare al/la dirigente scolastico/a l'incarico prima della scadenza a seguito di valutazione negativa, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in merito alla responsabilità dirigenziale.

(3) Nell'ipotesi di revoca dell'incarico a seguito di valutazione negativa si applica il comma 9 dell'articolo 23.

Art. 22 (Incarichi aggiuntivi)  delibera sentenza

(1) L'Amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, può conferire i seguenti incarichi, che il/la dirigente scolastico/a è tenuto ad accettare:

  • a)  presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
  • b)  presidenza di commissione di esame di licenza media;
  • c)  reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
  • d)  presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
  • e)  direzione e/o docenza in corsi di formazione e aggiornamento per il personale della scuola;
  • f)  funzione di Commissario/a governativo/a.

(2) Gli incarichi di cui al comma 1 nonché tutti gli altri incarichi conferiti dall'Amministrazione scolastica vengono retribuiti nelle misure da stabilirsi dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali. 2)

(3) Altri incarichi eventualmente assunti dai/dalle dirigenti scolastici/che devono essere approvati preventivamente dall'/dalla Intendente scolastico/a competente.

(4) Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai/alle dirigenti scolastici/che nonché qualsiasi incarico ad essi/e conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.

massimeDelibera N. 864 del 17.03.2008 - Dirgigenti scolastici/che - retribuzione di incarichi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 22 del contratto collettivo provinicale 16.05.2003, come modificato con contratto collettivo provinicale 08.10.2007
2)

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 10 del Contratto collettivo provinciale dell'8 ottobre 2007.

Art. 23 (Verifica dei risultati e valutazione)

(1) I/Le dirigenti scolastici/che rispondono in ordine ai risultati, tenendo conto delle competenze spettanti nell'assetto funzionale proprio delle istituzioni scolastiche.

(2) L'Amministrazione, in base al proprio ordinamento, definisce - privilegiando, nella misura massima possibile l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai/dalle dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

(3) Le prestazioni, le competenze organizzative dei/delle dirigenti scolastici/che e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione.

(4) L'Amministrazione adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione, anche in situazione, della prestazione e delle competenze organizzative dei/delle dirigenti scolastici/che nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli/delle stessi/e dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione. I criteri di valutazione dovranno, comunque, avere riguardo alla specificità sia dell'istituzione scolastica considerata nel suo contesto territoriale e sociale, nelle sue finalità e negli obiettivi del P.O.F., sia della funzione del/la dirigente scolastico/a volta ad assicurare le condizioni per il pieno esercizio delle libertà di insegnamento e per la concreta realizzazione del diritto di apprendimento.

(5) I criteri di valutazione sono comunicati ai/alle dirigenti scolastici/che prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento, allo scopo di valorizzare anche gli aspetti della autovalutazione continua.

(6) In sede di definizione dei predetti criteri, debbono essere indicati gli elementi e l'insieme dei parametri sui quali si fonderá in particolare la valutazione, in modo da privilegiare i contenuti concreti della complessa funzione dirigenziale rispetto a procedure meramente burocratiche e cartacee.

(7) Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal D.Lgs. n. 286/1999, e in particolare il disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal D.Lgs. n. 165/2001.

(8) La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite.

(9) Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, l'Intendente scolastico/a competente acquisisce in contraddittorio le deduzioni del/la dirigente interessato/a. Entro i successivi 15 giorni l'Amministrazione assume le determinazioni di competenza.

(10) La revoca dell'incarico comporta che per i primi sei mesi successivi alla revoca la retribuzione di posizione rimane invariata nella misura del coefficiente attribuito. Per il semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del 50%. Dopo il secondo semestre e in presenza di almeno due rifiuti a ricoprire gli incarichi proposti, non è dovuta alcuna retribuzione di posizione.

(11) La valutazione può essere anticipata, nel caso di rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.

(12) L'esito della valutazione periodica, che ha come arco temporale di riferimento l'anno scolastico, è riportato nel fascicolo personale dei/delle dirigenti interessati/e. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi.

(13) La valutazione è effettuata, in prima istanza, da un/a dirigente dell'Amministrazione scolastica designato/a dall'/dalla Intendente scolastico/a competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 286/1999. La valutazione della dirigenza deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e deve, altresì, essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del/la valutato/a, attraverso diretta interlocuzione da realizzare in tempi certi e congrui.

(14) Qualora tale dirigente accerti, in relazione ai criteri generali sopra indicati, elementi che possano comportare una valutazione complessiva non positiva, procederà, insieme con due esperti/e, rispettivamente, di problematiche organizzativo-relazionali delle pubbliche amministrazioni e di problematiche formative, designati/e dall'/dalla Intendente scolastico/a competente e di cui uno almeno proveniente dal settore pubblico, ai necessari ulteriori accertamenti ed approfondimenti delle verifiche già effettuate.

(15) Il/La valutatore/trice di prima istanza insieme con i due esperti/e, ove coinvolti/e, è tenuto/a a prendere contatto con l'istituzione scolastica almeno una volta, per acquisire più utile, diretta informazione e conoscenza del/la valutando/a e del contesto di riferimento.

(16) La valutazione finale è formulata dall'/dalla Intendente scolastico/a competente, tenuto conto di quanto contenuto nella valutazione di prima istanza; la valutazione finale difforme da quella di prima istanza deve essere congruamente e chiaramente motivata.

(17) I/Le dirigenti che si trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili, vengono valutati/e sulla base dei sistemi di valutazione adottati dagli enti o amministrazioni dove prestano servizio.

(18) Avverso gli esiti della valutazione finale è ammesso il ricorso alle procedure di conciliazione richiamate dall'articolo 30 del presente contratto collettivo provinciale.

(19) La valutazione di cui al presente articolo ha inizio dall'anno scolastico 2003/2004.

(20) Per gli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003 la valutazione dei/delle dirigenti scolastici/che avviene in base all'assolvimento dei compiti istituzionali e dei compiti dirigenziali.

(21) Il sistema di valutazione dei/delle dirigenti scolastici/che di cui al presente articolo è oggetto di monitoraggio annuale.

Art. 24 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro)

(1) L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia, ha luogo:

  • a)  per cessazione, al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge applicabili nell' amministrazione;
  • b)  per risoluzione consensuale;
  • c)  per recesso del/la dirigente;
  • d)  per recesso dell' Amministrazione.

Art. 25 (Risoluzione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti)

(1) La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo settembre successivo al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di effettivo servizio. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio l'Amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'/della interessato/a per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima.

(2) Nel caso di recesso del/la dirigente scolastico/a, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.

(3) Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del/la dirigente scolastico/a che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi 15 giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza del periodo di congedo.

(4) Il/La dirigente in caso di esito non positivo del periodo di prova ha titolo a chiedere la restituzione al ruolo di provenienza con le modalità previste dall'articolo 515 del D.Lgs. n. 297/1994.

Art. 26 (Risoluzione consensuale)

(1) L'Amministrazione o il/la dirigente scolastico/a possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

(2) I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'Amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 27 (Recesso dell'Amministrazione)

(1) Nel caso di recesso dell'Amministrazione, quest'ultima deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato/a, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.

(2) Il recesso per giusta causa è regolato dall'articolo 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'Amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.

(3) Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l'Amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato/a, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il/La dirigente scolastico/a può farsi assistere da un/a rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un/a legale di sua fiducia. Nei casi di particolare gravità, ove lo ritenga necessario, l'Amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del/la dirigente scolastico/a, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.

(4) Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1, ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente, il/la dirigente può altresì attivare le procedure previste dall'articolo 30.

(5) Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa l'applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che possano intervenire in materia.

Art. 28 (Nullità del licenziamento)

(1) Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei/delle dirigenti di impresa, e in particolare:

  • a)  se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso o di razza;
  • b)  se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall' articolo 2110 del codice civile.

(2) In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

Art. 29 (Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro)

(1) La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato penale nel rapporto di lavoro dei/delle dirigenti scolastici/che è disciplinata dalla legge 27.3.2001, n. 97. Le disposizioni contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge n. 97/2001.

(2) Il/La dirigente scolastico/a colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio. Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.

(3) Il/La dirigente scolastico/a rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità professionale dello/a stesso/a dirigente scolastico/a - dalla sua ulteriore permanenza nell'incarico ricoperto.

(4) La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il/la dirigente scolastico/a è riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di recedere con le procedure di cui all'articolo 27.

(5) Al/la dirigente scolastico/a sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 36 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

(6) In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'Amministrazione reintegra il/la dirigente scolastico/a nella medesima posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, viene conguagliato con quanto dovuto al/la dirigente scolastico/a a titolo di retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.

Art. 30 (Conciliazione)

(1) Per la conciliazione trova applicazione la relativa regolamentazione provinciale.

Art. 31 (Termini di preavviso)

(1) Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all'articolo 25, comma 1, e del recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati in 8 mesi.

(2) In caso di dimissioni del/la dirigente scolastico/a il termine è di tre mesi.

(3) I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

(4) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del termine di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al/la dirigente scolastico/a, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non osservato.

(5) È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all'inizio, che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.

(6) Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di ferie ancora non godute si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.

(7) Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità lavorativa a tutti gli effetti.

(8) In caso di decesso del/la dirigente scolastico/a, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

(9) L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'articolo 33, lettere a), b), c) e d).

Art. 32 (Responsabilità civile e patrocinio legale)

(1) Per la responsabilità civile ed il patrocinio legale vengono applicate le disposizioni della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16.

Titolo 4
Disposizioni economiche

Art. 33 (Struttura della retribuzione)

(1) La struttura della retribuzione dei/delle dirigenti scolastici/che si compone delle seguenti voci:

  • a)  stipendio tabellare;
  • b)  indennità integrativa speciale;
  • c)  retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
  • d)  retribuzione di posizione;
  • e)  retribuzione di risultato;
  • f)  indennità di bilinguismo, ove spettante.

(2) Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai/alle dirigenti.

Art. 34 (Aumenti della retribuzione base)

(1) Gli stipendi tabellari previsti dall'articolo 5 del CCNL 15 marzo 2001 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.

(2) Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure stabilite nella medesima tabella A.

Art. 35 (Soppressione della progressione economica per posizioni stipendiali)

(1) A decorrere dal 1.1.2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali e ai/alle dirigenti scolastici/che compete uno stipendio unico determinato in euro 18.798,47 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità.

(2) Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nella tabella A, e lo stipendio di cui al comma 1 costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun/a dirigente scolastico/a ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio. Al compimento dell'intero arco temporale della posizione stipendiale in corso di maturazione è riconosciuto, all'interno della retribuzione individuale di anzianità, il valore economico corrispondente al rateo maturato al 31.12.2000 da ciascun/a dirigente scolastico/a.

(3) Per la modalità di calcolo e riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei/delle dirigenti scolastici/che cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalità per il personale dirigente di seconda fascia dei ministeri dall'articolo 41 del CCNL 9.1.1997.

Art. 36 (Nuovo trattamento economico stipendiale)

(1) A decorrere dall' 1.1.2001 è corrisposto un ulteriore incremento stipendiale mensile, per tredici mensilità, pari a euro 691,11.

(2) Con decorrenza 31.12.2001 è conglobato nello stipendio annuo un importo di euro 1.105,22, incluso il rateo di tredicesima mensilità.

(3) Per effetto dell'incremento di cui al comma 1, del conglobamento nella voce stipendio, dell'importo di cui al comma 2 e dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo è determinato, come indicato nella tabella B, in euro 36.151,98 inclusa la tredicesima mensilità a decorrere dal 31.12.2001.

Art. 37 (Effetti dei nuovi stipendi)

(1) Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli 35 e 36 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.

(2) I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 35 e 36 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 38 (Retribuzione di posizione)

(1) Per il periodo 1.9.2000-31.12.2000 l'indennità di funzione provinciale è attribuita secondo il contratto collettivo provinciale 16 aprile 1998. Con decorrenza dal 1.1.2001 ai/alle dirigenti scolastici/che è corrisposta, per la durata dell'incarico dirigenziale, la retribuzione di posizione mensile, per 12 mensilità, corrispondente alla differenza tra:

  • a)  il trattamento lordo annuale inclusa la tredicesima mensilità connesso con la posizione dell' ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, ai sensi del contratto collettivo vigente per il personale del comparto dell'Amministrazione provinciale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e l'indennità di funzione provinciale di cui al successivo comma 3, e
  • b)  la retribuzione lorda annuale statale, comprensiva della tredicesima mensilità, di cui all' articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), inclusa l'indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non spettante.

Qualora l'importo di tale differenza risultasse negativo, lo stesso non viene portato in detrazione.

(2) Per l'attribuzione della posizione di livello retributivo ai sensi del contratto collettivo provinciale si applica la disciplina relativa alla progressione professionale prevista dal vigente contratto collettivo intercompartimentale, prendendo come punto di partenza ai fini della progressione economica l'inquadramento, per classi e scatti, già attribuito in data 1° aprile 1998 per effetto della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 del CCP 16 aprile 1998.

(3) Per la determinazione della retribuzione di posizione individuale l'Intendente scolastico/a competente attribuisce, a ogni singolo/a dirigente scolastico/a, l'indennità di funzione provinciale prevista per il personale dirigente provinciale, mediante l'applicazione dei coefficienti da un minimo di 0,5 ad un massimo di 1,2 secondo le modalità stabilite dal vigente contratto collettivo provinciale per il personale dirigenziale. Detto coefficiente è determinato in base ai criteri di cui all'allegato C.

(4) I nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di funzione provinciale di cui all'allegato C trovano applicazione a decorrere dal 1.9.2001.

(5) A decorrere dall'anno scolastico 2001/02 al personale dirigenziale risultante sopranumerario in seguito all'applicazione del piano di dimensionamento di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, viene corrisposta per il primo anno della posizione di sopranumerarietà la retribuzione di posizione di cui al comma 1, prendendo come base di calcolo la medesima indennità di funzione provinciale precedentemente assegnata. Tale indennità viene ridotta al 50% dal secondo anno di permanenza nella posizione di sopranumerarietà.

(6) Il/La dirigente scolastico/a cui viene affidata la reggenza di una istituzione scolastica, spetta la relativa indennità di funzione provinciale nella misura del 50%.

Art. 39 (Retribuzione di risultato)

(1) L'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può essere superiore al 28% dell'indennità di funzione provinciale attribuita ai sensi dell'articolo 38, comma 3; la retribuzione di risultato è calcolata secondo le modalità previste per i/le dirigenti provinciali ed è corrisposto a seguito della valutazione annuale. Qualora in base ai criteri per la determinazione dei coefficienti per l'indennità di funzione provinciale dovesse spettare un coefficiente superiore a 1,2, la predetta percentuale del 28% è incrementata al 33% per un coefficiente pari a 1,3 e al 38% per un coefficiente pari a 1,4.

(2) La misura della retribuzione di risultato viene stabilita dal/la competente Intendente scolastico/a, secondo i criteri da stabilirsi nell'apposito sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 23 del presente contratto.

(3) La retribuzione di risultato spetta in misura non inferiore al 80% calcolato sul 28% risp. 33% e 38% di cui al comma 1 in caso di raggiungimento degli obiettivi o risultati concordati per il rispettivo anno.

(4) Per il riconoscimento del restante 20 per cento della retribuzione di risultato vengono rispettati i seguenti criteri:

  • a)  esperienza professionale dimostrata nella gestione delle risorse umane ed organizzative a disposizione;
  • b)  complessità della struttura dirigenziale affidata;
  • c)  generale funzionamento del servizio e soddisfacimento dell' utenza;
  • d)  gestione di ulteriori compiti.

(5) Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2002.

(6) Per gli anni scolastici 2000/01 e 2001/02 viene attribuito ai fini compensativi per la mancata corresponsione dell'indennità di risultato un importo una tantum di euro 600 lordi, previa valutazione positiva.

Art. 40 (Retribuzione di posizione e di risultato per il personale docente incaricato di una direzione scolastica)

(1) Ai docenti incaricati della direzione di un istituto scolastico, a decorrere dall'1.09.2006 è corrisposta l'indennità di funzione provinciale, calcolata secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 5, comma 3. L'indennità di funzione provinciale, comprensiva della rata della 13ma mensilità, è corrisposta in 12 mensilità.

(2) Ai docenti di scuola elementare in possesso di laurea e di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per i docenti con diploma di laurea, incaricati della direzione di un istituto scolastico, a decorrere dall'1.09.2006 è concessa una maggiorazione dell'indennità di funzione nella misura del 6% della retribuzione di cui all'articolo 6, comma 3, maturata all'inizio dell'incarico dirigenziale.

(3) A tutti i docenti incaricati della direzione di un'istituzione scolastica spetta la retribuzione di risultato di cui all'articolo 7. 3)

3)

L'art. 40 è stato sostituito dall'art. 11 del Contratto collettivo provinciale dell'8 ottobre 2007.

Art. 41 (Disciplina di missione)

(1) Per la disciplina di missione si applicano le disposizioni del personale dirigenziale della Provincia.

Art. 42 (Indennità di trilinguismo)

(1) A decorrere dal 1.1.2001 al personale dirigente delle scuole delle località ladine, cui è richiesta un'adeguata conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, è corrisposta mensilmente un'indennità di trilinguismo; l'importo lordo annuale dell'indennità viene calcolato nella misura dell'11% dello stipendio annuo per dodici mesi e per posizioni stipendiali di cui all'allegata tabella A.

Titolo 5
Disposizioni conclusive

Art. 43 (Personale dirigenziale utilizzato dall'Amministrazione provinciale, da enti dipendenti dalla Provincia ovvero dalle università)

(1) Gli incarichi ai/alle dirigenti scolastici/che, utilizzati/e in base alle norme vigenti dall'Amministrazione provinciale, da enti dipendenti dalla Provincia ovvero dalle Università, sono conferiti dai competenti organi delle relative strutture in base ai seguenti criteri generali:

  • a)  oggetto e complessità gestionale delle funzioni affidate;
  • b)  posizione nell' ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione;
  • c)  responsabilità implicate dalla posizione;
  • d)  requisiti richiesti per lo svolgimento dell' attività di competenza.

(2) Trovano applicazione per i tipi di incarichi di cui al comma 1, l'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché, in quanto applicabili, i criteri generali richiamati dall'articolo 13.

(3) Il periodo trascorso dal personale in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorio. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato. Per comandi presso l'università la retribuzione di posizione e di risultato è fissata dall'università, negli altri casi dalla Giunta provinciale.

(4) Anche al personale di cui al comma 1 può essere affidato solo un unico incarico dirigenziale. A decorrere dall'anno scolastico 2003/04, al personale attualmente utilizzato è data facoltà di scelta tra una sede di direzione o l'incarico di utilizzazione.

(5) Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso da questo personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.

Art. 44 (Servizio mensa)

(1) I/Le dirigenti scolastici/che possono accedere al servizio mensa in forma diretta o indiretta, compresa quella mediante buoni pasto, alle medesime condizioni previste dalle vigenti disposizioni per il personale della Provincia.

Art. 45 (Fondi previdenziali complementari)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 sarà estesa la disciplina relativa ai fondi previdenziali complementari secondo le modalità ed i criteri previsti per il personale del pubblico impiego provinciale.

Art. 46 (Disposizioni finali)

(1) Dalla data di entrata in vigore del presente contratto non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei contratti provinciali del 16 aprile 1998 e del 22 agosto 2000 relative al personale direttivo.

Tabella A

Tabella B

Stipendio annuo   18.798,47

Incremento annuo articolo 40 del
CCNL 1° marzo 2002   8.984,37

Conglobamento a carico del fondo articolo
42 del CCNL 1° marzo 2002   1.105,22

Indennità integrativa speciale (inclusa
13a mensilità    7.263,92

Totale   36.151,98

Allegato C
Criteri per la determinazione dell'indennità di funzione provinciale

Per la determinazione del coefficiente viene adottato in primo luogo il coefficiente più alto desumibile dal punto a) e b). Il coefficiente così determinato viene aumentato di un decimale (0,1 punti) ogni 10 punti ottenuti, applicando i parametri del punto c).

  • a)  numero degli/delle alunni/e:
    • 0  - 149 = 0,5
    • 150  - 249 = 0,6
    • 250  - 349 = 0,7
    • 350  - 449 = 0,8
    • 450  - 549 = 0,9
    • 550  - 699 = 1,0
    • 700  e più = 1,1
  • b)  numero del personale:
    •   (viene indicato l' intero personale docente e amministrativo in servizio alla data del calcolo)
    •   da 0  a 44 = 0,5
    •   da 45  a 54 = 0,6
    •   da 55  a 64 = 0,7
    •   da 65  a 74 = 0,8
    •   da 75  a 90 = 0,9
    • 91  e più = 1,0
  • c)  complessità:
    • 1)  scuola con personalità giuridica: 3 punti;
    • 2)  organizzazione scolastica verticale: 10 punti (fino a 15 punti, qualora comprenda più di due gradi di scuola);
    • 3)  numero plessi (scuola elementare, scuola media) risp. sezioni esterne (scuola media): 1 punto per plesso;
    • 4)  ulteriori Comuni nel bacino d' utenza di una scuola elementare/scuola media (1 punto per comune; fino a 4 punti);
    • 5)  ulteriori indirizzi nelle scuole superiori (4 punti per indirizzo; fino a 15 punti);
    • 6)  indirizzo nella scuola media (musica): 4 punti per indirizzo;
    • 7)  scuola a tempo pieno nella scuola elementare/media: 3 punti;
    • 8)  lezioni pomeridiane (qualora superino le 6 mezze giornate): 1 punto a pomeriggio (fino a 3 punti);
    • 9)  scuole serali di scuole medie e superiori: 3 punti;
    • 10)  scuole carcerarie, scuole in ospedale: 2 punti;
    • 11)  situazioni scolastiche particolari precarie (classi con profughi, stranieri e nomadi, convitti, situazione dei locali molto precaria, etc.): fino a 5 punti;
    • 12)  gestione di impianti extrascolastici (impianti sportivi, piscine, etc.): 5 punti;
    • 13)  laboratori nelle scuole superiori: 1 punto per laboratorio (fino a 10 punti nell' istituto tecnico industriale nonché nell'istituto tecnico per geometri e nell'istituto tecnico agrario; fino a 6 punti nelle altre scuole superiori);
    • 14)  imprese simulate, lezioni di esperti/e nei bienni conclusivi degli istituti tecnici: fino a 3 punti (1 punto per impresa simulata e 1 punto per sezione con lezioni di esperti/e);
    • 15)  biblioteche di grandi scuole o interscolastiche (ai sensi della legge sulle biblioteche) e/o biblioteche aperte al pubblico: 2 punti;
    • 16)  consegnatari/e di edifici sede di più scuole: 3 punti;
    • 17)  progetti speciali: 2 punti;
    • 18)  azienda agricola: 15 punti.
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ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto4 luglio 2002 
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002
ActionActionm) Contratto collettivo9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo13 marzo 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unicodel 23 aprile 2003 
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto5 novembre 2003
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo8 marzo 2006 
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo6 ottobre 2006
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto11 novembre 2009
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
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