(1) Il direttore generale può conferire l'incarico di coordinamento in forma scritta nel rispetto della normativa in vigore su proposta del diretto superiore, sentito il direttore amministrativo e il direttore sanitario, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) presenza minima di cinque persone da coordinare, anche se dipendenti da altri enti, in casi eccezionali è sufficiente la presenza minima di tre persone;
- b) necessità di garantire la funzionalità del servizio e la sorveglianza del relativo personale mediante apposito coordinatore/trice;
- c) durata massima dell' incarico: anni quattro, rinnovabile.
(2) L'incarico di coordinamento a tempo determinato di cui al comma 1, lettera c) può essere revocato in qualsiasi momento previa contestazione da parte del diretto superiore sull'insoddisfacente espletamento dei compiti di coordinamento. L'interessato può presentare entro trenta giorni le sue controdeduzioni al direttore generale il quale, qualora consideri sufficienti le controdeduzioni presentate, propone la revoca dell'incarico.
(3) L'indennità di coordinamento è determinata sullo stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, tenendo conto anche della complessità del servizio da coordinare e delle responsabilità connesse. Essa viene determinata di norma come segue:
- a) fino al venti per cento per il coordinamento fino a dieci dipendenti;
- b) fino al venticinque per cento per il coordinamento da undici a venti dipendenti;
- c) fino al trenta per cento per il coordinamento di oltre venti dipendenti.
(4) Previo accordo sindacale si può derogare dai valori di cui al comma 3 nell'ambito del limite del 30 percento.
(5) Il direttore generale può aumentare, in casi eccezionali, qualora con il coordinamento siano collegati compiti e responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali, la misura massima di cui sopra al quaranta percento.
(6) L'indennità di coordinamento viene corrisposta mensilmente per dodici mesi, salva la trasformazione graduale in assegno personale ai sensi della normativa in vigore.
(7) L'indennità di cui al comma 3 è gradualmente trasformata in assegno personale quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con scadenza annuale, e, per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura del cinque per cento. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di coordinamento.
(8) La Ripartizione del Personale delle Aziende sanitarie fornisce alle organizzazioni sindacali le informazioni sull'applicazione del presente articolo, e le incontra su loro richiesta, per l'esame relativo.
(9) In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio l'indennità di coordinamento viene corrisposta secondo le modalità ed i limiti previsti per la corresponsione dello stipendio.
(10) Per i servizi la cui funzionalità richiede l'effettiva presenza di un coordinatore può essere nominato un vicecoordinatore cui spetta un'indennità nella misura del 20 percento dell'indennità spettante al coordinatore. Costituisce compito principale del vicecoordinatore sostituire il titolare del coordinamento in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti di coordinamento.
(11) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.