(1) Il fondo di produttività a livello provinciale risulta dall'accorpamento delle quote effettivamente assegnate alle singole aziende sanitarie nell'anno 2000 e precisamente:
- a) dalle quote di fondo spettante ed effettivamente pagate di Sub I, detratte le quote in seguito all' operazione di cui dell'articolo 3, comma 5 dell'allegato 2;
- b) del fondo complessivo dell' istituto della produttività per obiettivi (Sub II) spettante al personale destinatario del presente contratto, comprensivo della quota assegnata per l'emergenza infermieristica per la durata dell'emergenza stessa;
- c) del premio di produttività corrispondente al 2 per cento determinato ai sensi dell' articolo 5, comma 4 del contratto collettivo intercompartimentale del 11.11.1998.
(2) Il fondo di cui al comma 1 è aumentato del tasso d'inflazione reale a livello provinciale.
(3) Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle aziende come segue:
- a) i fondi di cui alle lettere a) e c) del comma 1;
- b) la quota di cui alla lettera b) viene ripartita annualmente tra le aziende da parte dell' Assessorato competente in base ai seguenti criteri:
- - in considerazione al numero dei contratti d' opera, convenzioni ed appalti di ciascun azienda;
- - in considerazione ai posti trasformati a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2085/2000;
- - in riferimento alle branche specialistiche anche di alta specializzazione delle singole aziende;
- - in considerazione dell' effettiva carenza di personale del ruolo sanitario facendo riferimento alla pianta organica tenuto conto anche dei servizi effettivamente attivati.
(4) A livello aziendale, previo accordo sindacale, le quote assegnate alle aziende ai sensi del comma 3 possono essere attribuite al personale in aggiunta allo stipendio fisso e continuativo in forma di un premio di produttività da collegarsi:
- a) alla realizzazione di progetti obiettivo e programmi concordati con la direzione generale in base al piano aziendale, o
- b) alla prestazione di plus orario, o
- c) alla realizzazione di progetti obiettivo e programmi concordati con la direzione generale in base al piano aziendale e alla prestazione di plusorario.
(5) Il 25 per cento del fondo di cui al comma 4, denominato premio di produttività annuale, è erogato annualmente in quote individuali in proporzione allo stipendio iniziale delle singole qualifiche funzionali sulla base dei criteri concordati a livello aziendale e comunque tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi o compiti concordati.
(6) L'erogazione del 75 percento del fondo di cui al comma 4, denominato premio di produttività, oltre ad essere connesso ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati e concernenti il conseguimento della produttività complessiva, della qualità, dell'efficienza, efficacia, economicità, del miglioramento dei servizi resi, del migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie, è collegato all'effettuazione di ore di plusorario, il cui numero massimo, al pari del personale ammesso, è da definirsi a livello aziendale. In caso di effettuazione di plusorario può essere corrisposto un acconto mensile nella misura non superiore all'ottanta percento.
(7) Il valore economico di un'ora di plusorario corrisponde al 4 percento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.
(8) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.