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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 7 ( Riconoscimento di abilità individuali)

(1) La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi che comportano una durata ridotta dell’apprendistato a scuola ed in azienda.

(2) In considerazione dei criteri ai sensi del comma 1, il direttore/la direttrice della scuola professionale esenta completamente o parzialmente dall’obbligo di frequenza della scuola professionale gli apprendisti/le apprendiste che dispongono già di competenze nella professione oggetto di apprendistato o di crediti formativi concernenti la cultura generale. Nel contempo può obbligare questi apprendisti/queste apprendiste alla frequenza di corsi alternativi con durata corrispondente a quella prevista per le lezioni nella scuola professionale.

(3) Per l’esenzione completa dalla frequenza della scuola professionale per uno o più anni scolastici è necessario un coordinamento della durata formativa fra scuola e azienda.

(4) La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, può definire, per persone con difficoltà di apprendimento, professioni oggetto d’apprendistato specifiche, che dopo un apprendistato con durata di almeno due anni permettano di acquisire un attestato corrispondente al livello 1 o 2 del Quadro europeo delle qualifiche.