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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 18 ( Sanzioni amministrative)

(1) Sono soggetti/soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 fino a 1.500,00 euro i datori/le datrici di lavoro che:

  1. non concedono agli apprendisti/alle apprendiste il tempo necessario per frequentare la scuola professionale o per sostenere gli esami, o che durante tali periodi tollerano la loro presenza in azienda;
  2. non erogano la prevista formazione formale in azienda.

(2) Sono soggetti/soggette al pagamento di una sanzione pecuniaria da 150,00 fino a 450,00 euro i datori/le datrici di lavoro che:

  1. omettono la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2;
  2. assumono apprendisti/apprendiste, nonostante non rispettino o rispettino solo in parte gli standard per la formazione aziendale riguardante la relativa professione oggetto di apprendistato.

(3) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta della metà se il datore/la datrice di lavoro inoltra l’omessa comunicazione degli standard formativi entro 30 giorni dall’assunzione dell’apprendista.