(1) L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale termina con un esame finale.
(2) Scopo dell’esame finale è verificare se il candidato/la candidata ha acquisito le competenze relative alla professione. All’esame il candidato/la candidata deve dimostrare di avere acquisito le competenze stabilite nell’ordinamento formativo.
(3) La Giunta provinciale approva il programma per l’esame per le singole professioni oggetto di apprendistato. Prima dell’approvazione dei programmi vengono acquisiti i pareri delle organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative a livello provinciale.
(4) Con regolamento di attuazione è emanato l’ordinamento generale degli esami, disciplinato nei seguenti punti:
(5) In seguito al superamento dell’esame il candidato/la candidata ottiene:
(6) Gli apprendisti con diagnosi funzionale, che hanno superato l’esame finale con un programma individuale, ottengono una qualifica parziale, nella quale sono descritte le competenze acquisite.