In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 16 ( Esame di fine apprendistato)

(1) L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale termina con un esame finale.

(2) Scopo dell’esame finale è verificare se il candidato/la candidata ha acquisito le competenze relative alla professione. All’esame il candidato/la candidata deve dimostrare di avere acquisito le competenze stabilite nell’ordinamento formativo.

(3) La Giunta provinciale approva il programma per l’esame per le singole professioni oggetto di apprendistato. Prima dell’approvazione dei programmi vengono acquisiti i pareri delle organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative a livello provinciale.

(4) Con regolamento di attuazione è emanato l’ordinamento generale degli esami, disciplinato nei seguenti punti:

  1. ammissione all’esame di fine apprendistato;
  2. composizione della commissione d’esame;
  3. sessioni d’esame;
  4. struttura dell’esame;
  5. svolgimento dell’esame;
  6. valutazione dell’esame.

(5) In seguito al superamento dell’esame il candidato/la candidata ottiene:

  1. un attestato di qualifica professionale in caso di apprendistato triennale;
  2. un diploma professionale in caso di apprendistato quadriennale.

(6) Gli apprendisti con diagnosi funzionale, che hanno superato l’esame finale con un programma individuale, ottengono una qualifica parziale, nella quale sono descritte le competenze acquisite.