(1) La formazione extra- e interaziendale integra la formazione pratica in azienda, colma eventuali carenze emerse rispetto al quadro formativo aziendale e avvicina gli apprendisti/le apprendiste alle nuove tecnologie.
(2) La formazione extraaziendale si svolge in officine-laboratorio a conduzione pubblica o privata. La formazione interaziendale consiste nel temporaneo distacco di un/una apprendista in un'altra azienda che svolge apprendistato ai sensi delle disposizioni vigenti. Entrambe queste forme di formazione integrativa sono in sostanza facoltative e diventano obbligatorie solo se necessarie ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), per il rispetto degli standard. In questo caso la formazione extraaziendale deve essere assolta in aggiunta alla prevista formazione formale.
(3) La Provincia può realizzare, sentite le organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro più rappresentative, corsi di formazione extraaziendale. Tali corsi possono essere realizzati anche da organizzazioni dei datori/delle datrici di lavoro o da enti formativi. La Provincia sostiene le iniziative di terzi tramite la concessione di contributi.
(4) Per l’attuazione di misure formative extraaziendali le organizzazioni di cui al comma 3 possono avvalersi anche delle strutture formative provinciali e stipulare a tal fine relative convenzioni con la Provincia.
(5) La frequenza dei corsi di formazione extraaziendale non sostituisce né le lezioni scolastiche né comporta l’interruzione del rapporto di apprendistato.
(6) La Provincia favorisce il soggiorno di apprendisti/di apprendiste in Italia e all’estero per conoscere altre realtà scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.