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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 12 ( La scuola professionale)

(1) La scuola professionale impartisce la formazione scolastica, che consiste nell’insegnamento professionale e di cultura generale.

(2) La scuola professionale svolge il seguente compito formativo:

  1. promuove lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali dell’apprendista attraverso l’insegnamento delle basi teoriche e pratiche necessarie all’esercizio della professione, nonché l’insegnamento della cultura generale;
  2. tiene conto dei differenti talenti e delle particolari esigenze delle persone con difficoltà di apprendimento e delle persone particolarmente dotate, proponendo adeguate offerte.

(3) La scuola professionale collabora con le aziende in cui si svolge l’apprendistato.