In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 3 ( Comunicazione del rapporto di apprendistato)

(1) Con la comunicazione dei rapporti di lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti, il datore/la datrice di lavoro trasmette all’Amministrazione provinciale, denominata di seguito Provincia, nel caso dell’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e, nel caso dell’apprendistato di cui all’articolo 20, anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari per l’iscrizione dell’apprendista alla scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati devono essere trasmessi.