(1) Con la comunicazione dei rapporti di lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti, il datore/la datrice di lavoro trasmette all’Amministrazione provinciale, denominata di seguito Provincia, nel caso dell’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e, nel caso dell’apprendistato di cui all’articolo 20, anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari per l’iscrizione dell’apprendista alla scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati devono essere trasmessi.