(1) Presso la Ripartizione provinciale Lavoro è istituito, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, il Centro di tutela contro le discriminazioni fondate su razza, colore della pelle od origine etnica, genere, orientamento sessuale, disabilità, lingua, religione, nazionalità o appartenenza ad una minoranza nazionale, di seguito denominato “Centro di tutela”.
(2) Il Centro di tutela svolge i seguenti compiti:
(3) Le modalità di funzionamento del Centro di tutela sono definite con regolamento di esecuzione. Il Centro di tutela contro le discriminazioni redige annualmente una relazione analitica pubblica sulle proprie attività.