(1) Allo scopo di garantire il coordinamento delle misure previste dalla presente legge, la Provincia si avvale del Servizio di coordinamento immigrazione, presso la Ripartizione provinciale Lavoro, la cui dotazione di personale sarà adeguata alle funzioni di cui al comma 2.
(2) Le funzioni e le attività di coordinamento dell’immigrazione sono definite con regolamento di esecuzione.
(3) Per un migliore coordinamento tra le azioni su scala provinciale e i fabbisogni e le iniziative nei singoli territori di competenza degli enti locali, ogni comunità comprensoriale e ogni comune individuano all’interno della rispettiva Giunta un componente incaricato delle questioni inerenti all’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri.