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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011 e delibera n. 374 del 12.03.2012)

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Articolo 3
Redditi esclusi

1. Per la determinazione del reddito complessivo non vengono presi in considerazione i seguenti redditi:

a) Le indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili assoluti, l'indennità speciale per ciechi civili con residuo, l'indennità di comunicazione per sordomuti e l´assegno integrativo per ciechi civili, corrisposti ai sensi della L.P. n. 46/78;

b) il premio-sussidio per la frequenza di laboratori protetti, previsto dalla legge provinciale 30.06.1983, n. 20;

c) le pensioni di guerra, le rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. e ogni altra prestazione avente carattere risarcitorio delle conseguenze di infortuni per causa di guerra, lavoro o servizio, che abbiano cagionato minorazioni diverse da quelle che danno titolo per la pensione e le altre prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo di cui alla L.P. n. 46/78;

d) le prestazioni indennitarie previste in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

e) Le prestazioni di natura assistenziale erogate da enti pubblici;

f) ogni altro reddito non assogettabile all'I.R.PE.F..