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Sentenze della Corte costituzionale
2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Formazione specifica in medicina generale
Attendere, processo in corso!
Sentenza (3 dicembre) 14 dicembre 2001, n. 406; Pres. Santosuosso – Red. Chieppa
Ritenuto in fatto:
1. La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 22 novembre 1999 e depositato il 30 novembre 1999, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2, e 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).
In via preliminare, la Provincia ricorrente precisa che l'impugnativa investe il solo Titolo IV della normativa statale, relativo alla "Formazione specifica in medicina generale", cioè alla formazione postlaurea, non di carattere universitario; materia che dovrebbe rientrare nell'ambito della competenza legislativa ed amministrativa provinciale, sia sotto il profilo dell'assistenza sanitaria, sia sotto il profilo della formazione.
In particolare, la illegittimità riguarderebbe l'art. 24, comma 2 del predetto decreto legislativo, nella parte in cui dispone che il diploma di formazione in medicina generale sia rilasciato "da parte degli assessori regionali alla sanità" e sia "conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della sanità".
I profili di illegittimità si rifletterebbero, secondo la ricorrente, sia sulla diretta individuazione della competenza assessoriale al rilascio del diploma, sia sul modello ministeriale uniforme cui il diploma dovrebbe conformarsi.
Secondo la prospettazione della ricorrente non sussisterebbe alcuna ragione che imponga una uniformità nel modello di diploma; tuttavia, qualora tali ragioni sussistessero, dovrebbero essere soddisfatte secondo il principio della collaborazione nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento.
L'art. 25, nei commi 2 e 3 prevede che le Regioni e le Province autonome forniscano al Ministero il numero dei partecipanti ai corsi e che il Ministero emani "il bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione" .
La Provincia ricorrente assume, di contro, che l'organizzazione dei corsi dall'inizio alla fine, comprensiva del bando di ammissione, rientrerebbe nella propria potestà legislativa primaria.
Analogamente, il comma 3 del medesimo art. 25 disciplinerebbe in modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione e prevederebbe una gestione "accentrata" dei concorsi, con palese violazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa della Provincia.
Con i commi 4 e 5 dell'art. 25 sono disciplinati in modo dettagliato altri aspetti della procedura concorsuale (giorno, ora e luogo della prova scritta, nonché i candidati che sono assegnati a ciascuna commissione, nel caso di costituzione di più commissioni).
Anche in questo caso la censura si concretizza nella sottrazione alle autonomie costituzionali di competenze proprie.
Viene, infine, censurata la norma di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui prevede la determinazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione.
Ad avviso della ricorrente le esigenze di uniformità e di coordinamento avrebbero dovuto essere soddisfatte attraverso la funzione di indirizzo e coordinamento e non con la lesione delle prerogative costituzionali della Provincia stessa.
2. Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.
In particolare sottolinea che il decreto legislativo n. 368 del 1999 ha recepito la direttiva comunitaria n. 93/16/CEE, che ha dettato, tra l'altro, norme in materia di formazione specifica in medicina generale, con lo scopo di uniformare la materia in tutti gli Stati membri, in forza del principio di libera circolazione. Tale esigenza, il legislatore nazionale, ha inteso soddisfare, assicurando, nei limiti delle proprie competenze, una uniformità nella formazione esistente sul territorio italiano.
Ed infatti, il legislatore si è limitato ad emanare norme "cornice" ed a fissare alcuni punti fermi (laddove la Provincia autonoma non aveva ancora esercitato la propria autonomia legislativa), al fine di dare una completa attuazione alla direttiva, onde assicurare un omogeneo sviluppo nell'organizzazione dei corsi su tutto il territorio nazionale.
3. Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, sottolineando la fondatezza dei motivi di ricorso.
In particolare, nel contrastare le conclusioni rassegnate dall'Avvocatura dello Stato, sottolinea che la normativa impugnata andrebbe valutata sulla base del diritto italiano ed, in particolare, in base alle regole che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, e non in relazione alla normativa comunitaria.
Viene, inoltre, richiamata la sentenza n. 316 del 1993, con cui questa Corte ha riconosciuto il diritto della Provincia autonoma di Bolzano di disciplinare con propria legge la formazione pratica dei medici di medicina generale. A seguito di tale pronuncia la predetta Provincia ha promulgato la legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, recante "Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali".
Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con cui, sottolineando, in particolare, che lo Stato deve garantire che la formazione in concreto si svolga in conformità alla normativa comunitaria in tutto il territorio nazionale, con necessarie disposizioni di attuazione uniformi, ha eccepito la inammissibilità del ricorso, sul rilievo del carattere suppletivo della normativa impugnata, non avendo la Provincia ricorrente legiferato in ordine alla formazione specifica in medicina generale.
Considerato in diritto: 1. Le questioni di legittimità costituzionali sottoposte in via principale all'esame della Corte con ricorso della Provincia autonoma di Trento hanno per oggetto il Titolo IV (Formazione specifica in medicina generale) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) ed in particolare investono gli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3.
Con il ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997]. Viene dedotta la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto le norme impugnate impongono l'adozione di un modello di diploma uniforme ed individuano la competenza assessoriale al rilascio dello stesso; sottraggono l'organizzazione dei corsi alla potestà legislativa primaria della Provincia e disciplinano in modo dettagliato lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione ed altri aspetti della procedura concorsuale, nonché prevedono la determinazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento, l'articolazione della formazione, l'individuazione delle strutture ospedaliere, distrettuali e dipartimentali in cui svolgere la formazione, con conseguente lesione delle prerogative costituzionali della Provincia ricorrente.
2. Il ricorso è privo di fondamento. Il d.lgs 17 agosto 1999, n. 368, per quanto interessa le questioni sollevate, ha la finalità di dare una attuazione completa alle esigenze minime di assicurare la formazione specifica in medicina generale per l'esercizio della relativa attività nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Tali esigenze corrispondono alla necessità di rendere operante (con un primo intervento di carattere generale, che non poteva consentire vuoti in talune Regioni) il sistema di formazione dei medici anzidetti, in conformità alla direttiva comunitaria.
L'unica interpretazione costituzionalmente compatibile delle disposizioni impugnate è quella che, per la Regione Trentino-Alto Adige e le componenti Province autonome titolari di competenze specifiche in materia (cfr. per la Provincia autonoma di Bolzano la sentenza n. 316 del 1993), le norme in questione sono cedevoli con carattere suppletivo, rispetto a quelle che la Provincia autonoma di Trento potrà emanare nei limiti della propria competenza, e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali cogenti.
Infatti, non vi sono motivi per discostarsi dall'indirizzo espresso nella sentenza n. 349 del 1991, secondo cui, nelle materie di competenza esclusiva delle anzidette Province autonome, spetta alle Province stesse il potere di dare attuazione immediata (ed anche indipendentemente dalla previa emanazione di legge statale) alle direttive comunitarie per assicurare uno omogeneo sviluppo dei corsi per i medici generici anzidetti su tutto il territorio nazionale. In tali materie, ove il legislatore provinciale non abbia provveduto e finché non provveda, la legge statale di attuazione opera in via suppletiva e nella integrità delle sue disposizioni; cfr. art. 9, commi 1 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (sentenza n. 346 del 1991);
Nessuna lesione si è pertanto prodotta nella sfera di competenza della Provincia autonoma di Trento; di conseguenza le questioni sono infondate sotto tutti i profili denunciati.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2; 25, commi 2, 3, 4 e 5; 26, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri 1 e 29; all'art. 9, numeri 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale); agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); e dei principi posti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge di delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997) dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
a) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
b) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6 (Modalità per la concessione dei contributi)
Art. 7
Art. 7/bis
Art. 8
Art. 9 (Norma transitoria)
c) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
d) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
e) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
f) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20
g) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
h) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
i) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
j) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
k) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
l) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
n) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
o) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
p) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
q) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
r) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
s) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
l') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
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Delibera N. 102 del 24.01.2005
Delibera N. 311 del 14.02.2005
Delibera N. 342 del 14.02.2005
Delibera N. 637 del 07.03.2005
Delibera N. 842 del 21.03.2005
Delibera N. 848 del 21.03.2005
Delibera N. 1270 del 18.04.2005
Delibera N. 1303 del 26.04.2005
Delibera N. 412 del 14.02.2005
Delibera N. 1317 del 26.04.2005
Delibera N. 1533 del 09.05.2005
Delibera N. 1626 del 17.05.2005
Delibera N. 1705 del 17.05.2005
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Delibera N. 2225 del 20.06.2005
Delibera N. 2260 del 20.06.2005
Delibera N. 2297 del 27.06.2005
Delibera N. 2691 del 25.07.2005
Delibera N. 2750 del 10.08.2005
Delibera N. 2912 del 10.08.2005
Delibera N. 3300 del 12.09.2005
Delibera N. 3351 del 12.09.2005
Delibera N. 3553 del 26.09.2005
Delibera N. 3618 del 03.10.2005
Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
Allegato
PARTE III
Premessa
3.1 Definizioni e tipologie strutturali minime degli impianti
3.2 Zone e tipologie di impianto
3.3 Situazioni di incompatibilità per nuovi impianti
3.4 Distanze minime
3.5 Installazione nuovi impianti
3.6. Modifica degli impianti
3.7 Sospensione dell’attività e rimozione dell’impianto
3.8 Domande concorrenti
3.9 Accessi e insegne
3.10 Indicazioni per l’utenza
3.11 Impianti di distribuzione di carburanti privati interni
3.12 Attività complementari
3.13 Attuazione direttive
3.14 Sanzioni
Delibera N. 3652 del 03.10.2005
Delibera N. 3793 del 10.10.2005
Delibera N. 3988 del 24.10.2005
Delibera N. 4038 del 31.10.2005
Delibera N. 4039 del 31.10.2005
Delibera N. 1798 del 23.05.2005
Delibera N. 2388 del 04.07.2005
Delibera N. 4707 del 05.12.2005
Delibera N. 4052 del 31.10.2005
Delibera N. 4753 del 12.12.2005
Delibera N. 4897 del 19.12.2005
Delibera N. 5035 del 30.12.2005
2004
2003
2002
Delibera N. 120 del 21.01.2002
Delibera N. 717 del 04.03.2002
Delibera N. 799 del 11.03.2002
Delibera N. 1111 del 08.04.2002
Delibera N. 1134 del 08.04.2002
Delibera N. 1136 del 08.04.2002
Delibera N. 1270 del 15.04.2002
Delibera N. 1857 del 27.05.2002
Delibera N. 1863 del 27.05.2002
Delibera N. 2053 del 10.06.2002
Delibera N. 2399 del 08.07.2002
Delibera N. 2403 del 08.07.2002
Delibera N. 2637 del 22.07.2002
Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Delibera N. 2836 del 13.08.2002
Delibera N. 3013 del 26.08.2002
Delibera N. 3213 del 09.09.2002
Delibera N. 3257 del 09.09.2002
Delibera N. 3268 del 16.09.2002
Delibera N. 3283 del 16.09.2002
Delibera N. 3655 del 14.10.2002
Delibera N. 3767 del 21.10.2002
Delibera N. 4006 del 04.11.2002
Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
Delibera N. 4224 del 18.11.2002
Delibera N. 4326 del 25.11.2002
Delibera N. 4332 del 25.11.2002
Delibera N. 4396 del 25.11.2002
Delibera N. 4511 del 02.12.2002
Delibera N. 3260 del 16.09.2002
Delibera N. 4567 del 09.12.2002
Delibera N. 4591 del 09.12.2002
Delibera N. 4790 del 16.12.2002
Delibera N. 4892 del 23.12.2002
Delibera N. 4923 del 23.12.2002
Delibera N. 1497 del 23.04.2002
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Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
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Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
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Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
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Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
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1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico