Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 29/03/2012
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
Esercizio del diritto di voto - Requisito di residenza
Attendere, processo in corso!
Sentenza (11 febbraio) 17 febbraio 1987, n. 42; Pres. La Pergola – Rel. Ferrari
Ritenuto in fatto:
1. Nel giudizio promosso da Silvio Leonardi avverso la decisione della Commissione elettorale mandamentale di Bolzano che lo aveva escluso dalle liste elettorali relative alle elezioni amministrative del 10 maggio 1985 nel Comune di Bolzano per omesso compimento di un biennio di ininterrotta residenza nel territorio di quella Provincia alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (28 marzo 1985), la Corte d'appello di Trento, con ordinanza in data 11 aprile 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 50, 16, comma 2
,
l. reg. T.-A.A. 6 aprile 1956 n. 5, come modificato dall'art. 6 l. reg. 10 agosto 1974 n. 6, e 15, comma 2, t.u. approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 27 marzo 1980 n. 445, in riferimento agli artt. 25, comma 3 (ma
rectius,
4) e 63 dello Statuto speciale di autonomia di cui al t.u. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Premesso che a mente delle menzionate norme parametro il Leonardi avrebbe avuto il diritto di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bolzano (dove risiedeva alla data del 28 marzo 1985), per aver maturato il periodo quadriennale di residenza ininterrotta nella Regione Trentino-Alto Adige e per essere stato
prevalentemente residente nel territorio di quel Comune nell'ultimo quadriennio,
il giudice
a quo.
rileva che le norme impugnate sostituiscono al requisito della prevalenza fissato da norme di rango costituzionale, quello contrastante - e nella specie, non ricorrente -, dell'ininterrotta residenza biennale nella Provincia di Bolzano per le elezioni dei consigli comunali della Provincia stessa.
2. Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il Leonardi, riportandosi alle argomentazioni già svolte nel giudizio a
quo,
sostanzialmente recepite in ordinanza di rimessione. Nelle proprie deduzioni osserva in particolare che entrambe le norme - quella statutaria e quella di legge ordinaria - pongono fra i requisiti di iscrizione nelle liste elettorali l'intervenuta maturazione di un periodo di residenza ininterrotta di quattro anni nel territorio della Regione; ma che, per quanto concerne l'individuazione del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore deve essere iscritto, mentre la nonna statutaria adotta il criterio generale della prevalenza della residenza in uno o altro comune, quella ordinaria stabilisce invece che per essere iscritto nelle liste elettorali del comune della Provincia di Bolzano nel quale risieda alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali comunali occorre che nel quadriennio l'elettore abbia « compiuto nella Provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza ». Con tale determinazione la norma ordinaria di attuazione avrebbe addirittura stravolto la norma costituzionale da attuare, da un canto ponendo una limitazione non prevista dalla norma parametro (stabilita inoltre solo per la Provincia di Bolzano, e non anche per quella di Trento), dall'altro creando i presupposti per una diversità di risultati (il ricorrente avrebbe dovuto essere infatti iscritto a Bolzano in base alla norma statutaria) nonché, in violazione degli artt. 3 e 4 Cost., una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini della Provincia di Bolzano e tutti gli altri cittadini italiani (e dei residenti nella Provincia di Trento in particolare) per i quali non è richiesto ne il requisito del limite minimo di due anni di residenza, ne quello di residenza ininterrotta nella provincia. Neppure - conclude la difesa del Leonardi - può trascurarsi di segnalare un'ulteriore disparità di trattamento indotta dalla stessa normativa di attuazione: mentre infatti l'art. 9 d.P.R, n. 5 del 1973 riconosce il diritto di voto a chi risieda all'estero purché in passato sia stato per almeno quattro anni residente nel territorio della Regione, l'art. 5 dello stesso d.P.R. e le norme regionali che lo hanno riprodotto non garantiscono analogo diritto a
chi
abbia invece temporaneamente trasferito la propria residenza da un comune della Provincia di Bolzano ad un comune della Provincia di Trento.
3. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata. La pronunzia della Corte trentina - si assume in atto d'intervento - rispecchierebbe una concezione della norma attuativa dello Statuto che restrittivamente la relega al rango di pedisseque reiterazioni delle norme statutarie, circoscrivendone il contenuto in ambiti così ristretti da vanificare le ragioni di esistenza. Il rinvio dello Statuto speciale al d.P.R., per l'adeguamento del vecchio assetto alle esigenze dell'autonomia, corrisponderebbe, invero, all'intento di attuare l'adeguamento con un certo gradualismo, date le non poche difficoltà che esso presenta.
In tale ottica funzionale della norma attuativa, l'introduzione del requisito dell'ininterrotto biennio di residenza andrebbe riguardata come legittima previsione normativa prevedente una prescrizione volta a consentire una graduale e corretta applicazione dello stesso Statuto.
Considerato in diritto:
l. Un cittadino italiano, già residente nel Comune di Bolzano per oltre 26 anni (dal 22 maggio 1956 al 29 novembre l952), si trasferiva in un Comune (Tiardo di Sotto) della provincia di Trento, rientrando peraltro, dopo poco più di 16 mesi, nel Comune di Bolzano, nel cui registro della popolazione veniva, infatti, reiscritto il 7 aprile 1984. A distanza di meno di un anno dalla suddetta reiscrizione, e precisamente il 28 marzo 1985, veniva pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di Bolzano, ed il Leonardi non veniva iscritto nelle liste elettorali - e, di conseguenza, non potè partecipare alla votazione - , perché mancante del requisito dell'ininterrotto biennio di residenza, previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 5, secondo comma, del
D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50
e, prima ancora, nell'art. 16, secondo comma della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, nonché nell'art. 15, secondo comma, del testo unico approvato con Delib.G.R. 27 marzo 1980, n. 445. La Corte d'Appello di Trento, investita in secondo grado del giudizio promosso dall'interessato, sollevava dinanzi a questa Corte, con ordinanza emessa l'11 aprile 1985 (R.O. 327/1985), questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni, denunciandone il contrasto con gli artt. 25, terzo comma, e 63 del "testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
2. L'art. 5 del
D.P.R. n. 50 del 1973
, su cui risulta poggiato il diniego al Leonardi dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Bolzano - gli altri dati normativi, fatti anch'essi oggetto di impugnazione, ne sono la riproduzione pressoché letterale - , dopo avere enunciato nel primo comma che " sono elettori dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano i cittadini che... risiedono, ininterrottamente nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige da almeno quattro anni", precisa nell'impugnato secondo comma che essi "sono iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale risiedono alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, sempreché nel quadriennio di cui al comma precedente abbiano compiuto nella Provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza". Ma a sensi dello Statuto speciale - osserva la Corte di Trento, richiamandosi all'art. 25, quarto ed ultimo comma (erroneamente indicato come terzo comma) - l'elettore che abbia il requisito della ininterrotta residenza quadriennale nella Regione viene iscritto nelle liste elettorali del Comune, ove abbia maturato " il maggior periodo di residenza nel quadriennio "; e tale norma - così lascia intendere l'ordinanza di rimessione -, benché esplicitamente dettata "ai fini delle elezioni regionali", varrebbe anche per le "elezioni dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano", in vista delle quali l'art. 63 dello stesso Statuto speciale fa espresso rinvio alle "disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25". Di conseguenza - conclude il giudice "a quo" -, la "sostituzione del requisito costituzionale della prevalenza" con "il non coincidente, anzi contrastante requisito dell'ininterrotto biennio" costituirebbe violazione dei menzionati articoli dello Statuto speciale.
In aggiunta al suddetto argomento, già esposto dinanzi alla Corte trentina, e da questa fatto proprio, la parte privata, costituitasi nel presente giudizio, segnala la violazione anche del principio d'eguaglianza: ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo nelle elezioni comunali - si fa rilevare - il requisito del biennio di residenza, per di più ininterrotto, non è per principio generale richiesto ai cittadini italiani; neppure a quelli residenti nell'altra provincia della medesima Regione e, a sensi dell'art. 9 dello stesso
D.P.R. n. 50 del 1973
, addirittura neppure a quelli emigrati all'estero, bastando ai primi la residenza quadriennale in Provincia di Trento, ed ai secondi il pregresso periodo quadriennale di residenza in Provincia di Bolzano.
A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri e della Giunta regionale, conclude per l'infondatezza, obiettando che alla potestà di attuazione dello Statuto non è precluso, come sembrerebbe ritenere il giudice "a quo", l'adeguamento delle norme statutarie alle esigenze dell'autonomia e che la norma sul biennio di ininterrotta residenza avrebbe lo scopo di agevolare l'applicazione graduale dello Statuto.
3. Lo stesso testo normativo, il quale prescrive il contestato requisito dell'ininterrotto periodo biennale di residenza nella Provincia di Bolzano (
D.P.R. n. 50 del 1973
), prevede altresì l'istituzione di una "lista elettorale aggiunta" - nei Comuni della Repubblica, per i cittadini che si trasferiscano nella Regione Trentino-Alto Adige (artt. 3 e 4) e - nei Comuni della provincia di Trento, per gli elettori che da questa si trasferiscano nella provincia di Bolzano (art. 8, primo e secondo comma), precisando che gli elettori ivi iscritti "hanno diritto di esercitare il voto nel relativo Comune quando, durante la maturazione dei periodi residenziali..., vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale". Dal combinato disposto di tali statuizioni con la norma impugnata si deduce con chiarezza il pensiero del legislatore ordinario, secondo cui al cittadino italiano residente in provincia di Bolzano, e tuttavia privo del requisito del biennio ininterrotto di residenza, non è già precluso il diritto di voto, ma è prescritto di votare nel Comune di provenienza, anziché in quello di residenza. Se così è, allora si deve riconoscere che il dubbio di legittimità concerne, non già l'elettorato attivo, cioè il diritto politico per eccellenza, bensì il suo esercizio, limitatamente, beninteso, alla provincia di Bolzano e, nell'ambito di questa, limitatamente alle elezioni comunali; più esattamente, non concerne neppure il biennio - dato che questo non si aggiunge, ma è compreso nel quadriennio, e che, a ben vedere, ha pur sempre una durata inferiore al "maggior periodo... nel quadriennio" - , ma la non interruzione di esso.
Lo Statuto speciale, dettando per un verso la regola generale (art. 25, quarto comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) che la residenza ininterrotta quadriennale è prescritta "ai fini delle elezioni regionali" - e perciò, solo a tali fini -, e riservando per altro verso alle elezioni comunali in provincia di Bolzano - e perciò soltanto ad esse, non anche a quelle in provincia di Trento - un apposito articolo ed un'apposita disposizione, cioè l'art. 63 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e la proposizione finale dell'art. 25, sembrerebbe facoltizzare il legislatore ordinario ad adattare alla peculiare autonomia della provincia di Bolzano la disciplina delle elezioni di quei Consigli comunali, ma pur sempre nel rispetto del principio dell'illimitabilità dell'elettorato attivo e del termine quadriennale di residenza nella Regione.
Tuttavia, per quanto nella specie il diritto di voto sia fuori discussione, perché fatto salvo dalla possibilità di esercitarlo "medio tempore" nel Comune di provenienza, ed il requisito della durata della residenza nella Regione rimanga inalterato, l'espresso, inequivoco rinvio che l'art. 63 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale) fa al quarto comma dell'art. 25 ed il richiamo che a sua volta la proposizione finale di tale comma fa al menzionato art. 63 fugano ogni perplessità interpretativa, inducendo a concludere che, anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per i Consigli comunali in Provincia di Bolzano, si applica il criterio del "maggior periodo di residenza nel quadriennio". E poiché tale criterio è stabilito in una legge di rango costituzionale, devesi ritenere illegittimo il difforme requisito del biennio di ininterrotta residenza in Provincia di Bolzano, introdotto dal legislatore statale e da quello regionale ai fini delle elezioni comunali nella suddetta Provincia autonoma.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del
D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50
(esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano), dell'art. 16, secondo comma, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dalla legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e dell'art. 15, secondo comma, del testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445, sulla composizione ed elezione dei predetti organi, nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della Provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta Provincia.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
a) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
c) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 5
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Delibera N. 102 del 24.01.2005
Delibera N. 311 del 14.02.2005
Delibera N. 342 del 14.02.2005
Delibera N. 637 del 07.03.2005
Delibera N. 842 del 21.03.2005
Delibera N. 848 del 21.03.2005
Delibera N. 1270 del 18.04.2005
Delibera N. 1303 del 26.04.2005
Delibera N. 412 del 14.02.2005
Delibera N. 1317 del 26.04.2005
Delibera N. 1533 del 09.05.2005
Delibera N. 1626 del 17.05.2005
Delibera N. 1705 del 17.05.2005
Delibera N. 1749 del 23.05.2005
Delibera N. 1884 del 30.05.2005
Delibera N. 1999 del 06.06.2005
Delibera N. 2039 del 13.06.2005
Delibera N. 2225 del 20.06.2005
Delibera N. 2260 del 20.06.2005
Delibera N. 2297 del 27.06.2005
Delibera N. 2691 del 25.07.2005
Delibera N. 2750 del 10.08.2005
Delibera N. 2912 del 10.08.2005
Delibera N. 3300 del 12.09.2005
Delibera N. 3351 del 12.09.2005
Delibera N. 3553 del 26.09.2005
Delibera N. 3618 del 03.10.2005
Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
Allegato
PARTE III
Premessa
3.1 Definizioni e tipologie strutturali minime degli impianti
3.2 Zone e tipologie di impianto
3.3 Situazioni di incompatibilità per nuovi impianti
3.4 Distanze minime
3.5 Installazione nuovi impianti
3.6. Modifica degli impianti
3.7 Sospensione dell’attività e rimozione dell’impianto
3.8 Domande concorrenti
3.9 Accessi e insegne
3.10 Indicazioni per l’utenza
3.11 Impianti di distribuzione di carburanti privati interni
3.12 Attività complementari
3.13 Attuazione direttive
3.14 Sanzioni
Delibera N. 3652 del 03.10.2005
Delibera N. 3793 del 10.10.2005
Delibera N. 3988 del 24.10.2005
Delibera N. 4038 del 31.10.2005
Delibera N. 4039 del 31.10.2005
Delibera N. 1798 del 23.05.2005
Delibera N. 2388 del 04.07.2005
Delibera N. 4707 del 05.12.2005
Delibera N. 4052 del 31.10.2005
Delibera N. 4753 del 12.12.2005
Delibera N. 4897 del 19.12.2005
Delibera N. 5035 del 30.12.2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 267 del 22.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 04.07.2003
2002
2001
2000
1999
1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 01.04.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 137 del 23.04.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 19.06.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 17.07.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 09.10.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.10.1998
Corte costituzionale - Ordinanza N. 395 del 04.12.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 398 del 11.12.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 421 del 23.12.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 23.12.1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico