In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 29/03/2012

Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
Potere del Ministero per l'ambiente di adottare misure di salvaguardia nei parchi nazionali

Sentenza (16 dicembre) 30 dicembre 1987, n. 617; Pres. Saja – Rel. Greco
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato in data 2 aprile 1987 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato la 1. 3 marzo 1987 n. 59 (Disposizioni transitorie e urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) in toto e con particolare riguardo agli artt. 7 commi 1 e 4, e 8, osservando che:
a) il citato art. 7, nella parte in cui attribuisce al Ministero per l'ambiente il potere di adottare le necessario misure di salvaguardia atte ad impedire qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi nelle zone da dichiararsi a parchi nazionali, ove interpretato come applicabile anche nei confronti di essa ricorrente, ne violerebbe gravemente le competenze attribuitele dall'art. 8 nn. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 21 e 24 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e dalle relative norme di attuazione. La menzionata disposizione statutaria prevede, invero, la competenza esclusiva della Provincia, tra l'altro, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani regolatori di tutela del paesaggio, di usi civici, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di miniere, cave e torbiere, di caccia e pesca, di agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di agricoltura, foreste e corpo forestale, di opere idrauliche. In attuazione di siffatte previsioni, norme specifiche hanno attribuito alla Provincia stessa ogni potere in materia di misure di salvaguardia delle zone dichiarate o da dichiararsi a Parchi nazionali: così l'art. 1 d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115, sul trasferimento alla Provincia di tutti i beni di interesse storico e artistico, già di competenza statale (ivi compresi i parchi, secondo l'identificazione che dei beni denominati fa la 1. 1 giugno 1939 n. 1089); l'art. 1 d.P.R. 1 novembre 1973 n. 670, sulla competenza provinciale esclusiva per l'esercizio dei poteri di tutela e conservazione di tali beni, e, più in particolare, i dd.P.R. n. 279 del 22 marzo 1974 e n. 381 di pari data, con i quali alla Provincia è stata attribuita la funzione di vigilanza e di tutela in ordine ai parchi compresi nel suo territorio ed in materia di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche.
Inoltre, lo stesso art. 9 della legge istitutiva del Ministro dell'ambiente (n. 349 del 1986), del quale la norma impugnata costituisce derivazione e completamento, non manca di far salva la competenza provinciale esclusiva nella materia individuata dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, ammettendo soltanto che essa possa risultare limitata dall'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento assegnato al Ministro nelle materie previste dalla legge suddetta.
Viceversa, il potere attribuito allo stesso Ministro per l'ambiente dalla norma censurata, comporta limitazioni della competenza provinciale, senza che sia possibile ricondurlo alla menzionata funzione statale, essendo esso attinente a misure da adottare su un territorio di stretto ambito locale, mentre tale funzione postula la cura di un interesse unitario sul piano nazionale e non suscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale: al riguardo la ricorrente ricorda i princìpi sanciti da questa Corte con le sentt. nn. 340 del 1983 e 357 del 1985.
b) Considerazioni non dissimili valgono anche relativamente all'art. 8 1. n. 59 del 1987, che, se ritenuto applicabile anche nei confronti di essa ricorrente, nonostante la salvezza dell'autonomia provinciale sancita dall'art. 9 della citata 1. n. 349 del 1986, risulterebbe ugualmente violativo delle sopra elencate competenze della ricorrente stessa,  oltre che di quelle ulteriormente previste dagli artt. 9 (nn. 9 e 10) e 16 (comma 1) del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e dalle relative norme di attuazione (contenute, in parti- colare, nei dd.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115; 1 novembre 1973 nn. 690 e 691; 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 28 marzo 1975 n. 474 e successive modifiche; 31 luglio 1978 n. 1017), attribuendo al Ministro per l'ambiente di emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente stesso. Ai fini di siffatta tutela, del resto, la Provincia ricorrente ha ripetutamente legiferato (ad esempio, con la 1. 25 luglio 1970 n. 16, sulla tutela del   paesaggio; 21 giugno 1971 n. 8, sulle sanzioni amministrative per la violazione di vincolo paesaggistico; 28 giugno 1972 n. 13, sulla protezione della flora alpina; 19 gennaio 1973 n. 6, sul comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali; 4 giugno 1973 n. 12, sui provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria; 13 agosto 1973 n. 27, sulla protezione della fauna; 6 settembre 1973 n. 61, sulla tutela del suolo da inquinamento; 6 settembre 1973 n. 63, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; 24 giugno 1976 n. 23, sulla circolazione dei veicoli a motore in territori vincolati e tutelati; 20 novembre 1978 n. 66, sull'inquinamento da rumore): di tale circostanza non può non tenersi il debito conto perché la stessa funzione di indirizzo e coordinamento - in ipotesi, comprensivo del censurato potere - non può estrinsecarsi senza limiti nei confronti della Provincia autonoma, ma è subordinata alla non avvenuta emanazione, da parte di questa, di norme specificamente concernenti la materia oggetto di intervento statale, come sancito da questa Corte con sent. n. 49 del 1987.
2. Gli artt. 7 commi 1 e 4, e 8 1. n. 59 del 1987 sono impugnati anche dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 3 aprile 1987, in riferimento agli artt. 8 nn. 3, 5, 6, 13, 16 e 21; 9 n. 10; 16; e 52 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme di attuazione.
c) Circa il potere del Ministro per l'ambiente di dettare misure di salvaguardia delle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, la ricorrente osserva, in primo luogo, che la norma di previsione costituisce uno strumento surretizio per provvedere a siffatta destinazione di nuovi territori, senza alcun preciso fondamento costituzionale o legislativo; l'art. 83 comma 4 d.P.R. n. 616 del 1977 si limita, infatti, a prevedere - con riguardo alle sole Regioni a statuto ordinario il potere governativo, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, di individuare zone nelle quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale e non qualifica né le prime come statali ne le seconde come regionali; conformemente, l'art. 5 1. n. 349 del 1986, allorché prevede che siffatto potere si esercita su proposta del Ministro per l'ambiente, evita, a sua volta, tale qualificazione.
Inoltre, nessuna disposizione Costituzionale, statutaria o di legge autorizza lo Stato a esercitare poteri di governo e gestione del territorio, pur nell'ambito di aree destinate a parchi o riserve di carattere interregionale:
anzi il citato art. 83 d.P.R. n. 616 del 1977, implicitamente, ma univocamente, prevede la persistenza di tale potere in capo alle Regioni. Il che vale, poi, a maggior ragione, per la Provincia ricorrente, le cui competenze in materia risultano da specifiche disposizioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 8 nn. 5, 6 e 16) e dalle relative norme di attuazione che le attribuiscono, anche per quanto concerne il già esistente Parco Nazionale dello Stelvio, le funzioni amministrative di pianificazione e gestione del territorio.
b) II potere ministeriale di dettare ordinanze contingibili ed urgenti (art. 81. n. 59 del 1987) viene censurato osservando che esso non si configura come un potere statale di intervento straordinario, in funzione sostitutivo di quello non esercitato dalla Provincia competente (come, nei casi di cui all'art. 8 comma 3 1. n. 349 del 1986); bensì come un potere generale e generico di provvedere a situazioni di urgente necessità per la tutela degli stessi interessi pubblici la cui cura - almeno in moltiambiti - è costituzionalmente demandata alla Provincia medesima. Il potere di ordinanza, infatti, non è che un'esplicazione della potestà amministrativa attinente a determinate materie e può, pertanto, giustificarsi solo quando vi sia l'effettiva titolarla della potestà stessa. Orbene, anche ove si voglia negare che la materia della tutela dell'ambiente sia per intero di competenza della Provincia autonoma, resta il fatto che questa gode di numerose attribuzioni amministrative proprie (oltre che di competenza legislativa primaria e concorrente) in molti e diversi campi o settori riconducibili al più generale concetto di ambiente; e ciò, stante il suddetto nesso di compenetrazione, necessariamente comporta, almeno con riferimento a tali campi o settori la titolarità, da parte della Provincia stessa, del relativo potere di ordinanza, con la conseguenza che la generica ed indiscriminata attribuzione di questo ad un organo statale comporta indefettibilmente la violazione delle menzionate attribuzioni provinciali.
3. Resiste ad entrambi i ricorsi il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha concluso sollecitando la declaratoria, di infondatezza delle questione sollevate ex adverso.
Per quanto concerne le censure svolte relativamente all'art. 7 l. n. 59 del 1987 l'Avvocatura dello Stato ne eccepisce la tardività rilevando che tale norma non introduce, bensì presuppone una potestà costitutiva, o promotrice della costituzione, di parchi e riserve naturali, che si radica nell'art. 5 della legge istitutiva del Ministro dell'ambiente e che trova nella disposizione impugnata un mero strumento di attuazione.
Inoltre, le competenze regionali e provinciali in materia di protezione della natura, come emerge dalla sent. n. 223 del 1984 di questa Corte, non sono incompatibili con residue competenze statali connesse alla cura, nella medesima materia, di esigenze unitarie, particolarmente imposte dall'adempimento di obblighi interregionali, il cui rispetto costituisce un limite | per le stesse competenze delle Province ricorrenti. Alla luce di tale rilievo va riconosciuto che il potere ministeriale di dettare misure di salvaguardia risulta privo di autonomo rilievo, ai fini del richiesto controllo di costituzionalità, restando assorbito in quello della competenza statale a promuovere la creazione di parchi nazionali e riserve statali;, e cioè o il Ministro per l'ambiente esercita tale funzione in difetto dei presupposti che legittimano l'intervento statale in subiecta materia: ed allora l'invalidità dell'atto si rifletterebbe necessariamente sulle misure di salvaguardia eventualmente dettate per l'area individuata e destinata a parco o riserva; o, nell'opposta ipotesi, il legittimo esercizio della competenza statale alla costituzione del parco o della riserva implica ex se la legittimità delle misure disposte per garantire il buon esito dell'iniziativa.

D'altra parte, non è trascurabile la circostanza che il Ministro, prima di disporre tali misure, deve consultare le Regioni e gli enti locali interessati .

Nel merito delle censure svolte in ordine all'art. 8 I. n. 59 del 1987, l'Avvocatura osserva, poi, che una volta riconosciuta la natura primaria degli interessi pubblici legati all'ambiente (Corte cosi., sentt. nn. 151 e 153 del 1986), appare conseguenziale che anche relativamente ad essi - come già per quelli attinenti all'ordine ed all'incolumità pubblica ed alla sanità - valga il presidio del così detto potere di ordinanza che autorizza l'adozione, da parte di organi statali, di misure innominate, contingibili e urgenti, per la salvaguardia di esigenze essenziali della collettività generale. Il relativo potere dello Stato non viene in conflitto con le competenze provinciali, sia per il carattere residuale che la norma di previsione espressamente gli attribuisce, stabilendo che esso può essere esercitato « quando non si possa altrimenti provvedere », sia perché tale esercizio attiene alla tutela del bene « ambientale » inteso in un'accezione unitaria e globale, che non è equiparabile alla somma aritmetica delle varie competenze attinenti all'uno o all'altro (acque, urbanistica, foreste, agricoltura, fauna, ecc.) degli aspetti specifici che il bene stesso può di volta in volta assumere.

Né può trascurarsi che la temporaneità delle misure che il Ministro può adottare (sei mesi) è pienamente aderente all'eccezionalità della situazione considerata come presupposto delle medesime, oltre che coerente col principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni o Province autonome.

Nell'imminenza dell'udienza ha depositato una memoria la difesa della Provincia autonoma di Trento. Ivi si contestano gli assunti difensivi dell'Avvocatura dello Stato, in primo luogo negando la pretesa tardi vita delle censure svolte relativamente all'art. 7 l. n. 59 del 1987. Si precisa, invero, al riguardo che queste non concernono il potere, residuato allo Stato per effetto dell'art. 83 comma 4 d.P.R. n. 616 del 1977, di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve o parchi, ne quello di istituzione di riserve in adempimento di obblighi internazionali. Si censura, invece, il potere, attribuito ex uovo dal citato art. 7, di adottare misure di salvaguardia di contenuto indeterminato e discrezionalmente decise, potere che non rientra né è comunque implicato nell'altro di individuazione delle aree destinando all'utilizzazione suddetta e che non può fondarsi neanche sul rinvio, contenuto nell'ari 83 comma 2 d.P.R. n. 616 del 1977, ad una « futura normativa di ripartizione di compiti » in materia, facendo tale rinvio riferimento alle sole riserve naturali dello Stato, già esistenti all'epoca dell'entrata in vigore dello stesso d.P.R. n. 616 (Corte cost. n. 223 del 1984).
Va inoltre rilevato, secondo la difesa della ricorrente, che la norma censurata tende surretiziamente a forzare i limiti propri delle competenze statali in materia di costituzione di parchi o riserve, trasformando il semplice potere di promozione - espressione delle funzioni di indirizzo e coordinamento - in quello di gestione statale diretta ed esclusiva dei territori interessati da detta costituzione: ciò che non può giustificarsi neanche invocando esigenze di tutela di interessi nazionali, postoche, sul punto, nessuna adeguata specificazione è stata curata dal legislatore.
Per quanto concerne le censure relative all'art. 8 1. n. 59 del 1987 cit. si ribadisce che tale disposizione non si inserisce in uno spazio vuoto, ma occupa spazi già coperti da poteri provinciali di gestione e governo del territorio: in buona sostanza, il potere ministeriale di ordinanza non è meramente residuale, bensì onnicomprensivo ed assorbente, prevalente o concorrente rispetto a tutte le potestà, anche di adozione di provvedimenti di urgenza, configurati dalla legge in capo ad altri organi ed, in particolare, in capo alle Regioni e alle Province autonome.
Tutto ciò confligge irrimediabilmente con i criteri costituzionali dì ripartizione delle competenze e con i princìpi che regolano i rapporti fra Stato e Regioni o Province autonome, ivi compreso quello di leale cooperazione (Corte cost. n. 153 del 1986).
 
Considerato in diritto: l. I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto sollevano identica questione.
2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano l'art. 7 della legge n. 59 del 1987, primo e quarto comma, e l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero per l'Ambiente) e la stessa legge in toto in quanto, attribuendo al Ministro per l'Ambiente il potere di adottare, nelle aree individuate per la destinazione a parchi nazionali o a riserve naturali statali, le necessarie misure di salvaguardia, dirette a vietare qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi (art. 7, primo e quarto comma), nonché il potere di emettere, in situazioni di grave pericolo di danno ambientale ed allorché non si possa altrimenti provvedere, ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'ambiente, invadono le competenze ad esse riservate in materia di tutela dell'ambiente e, quindi, violano l'art. 2 del D.P.R. n. 670 del 1972; l'art. 3 del D.P.R. n. 670 del 1972, terzo comma; 8, nn. 3, 4, 6, 5, 6, 7, l3, 14, 15, 16, 21, 24; l'art. 9 del D.P.R. n. 670 del 1972, nn. 9 e 10; gli artt. 16, primo comma, e 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige) e le relative norme di attuazione, nonché l'art. 10 Cost. in relazione all'accordo di Parigi 5 settembre 1946.
3. Le censure non sono fondate.
Anzitutto non ha rilevanza alcuna la impugnazione in toto della legge n. 59 del 1987 in quanto le deduzioni e i rilievi svolti riguardano solo l'art. 7 della legge n. 59 del 1987, primo e quarto comma, e l'art. 8 della legge n. 59 del 1987.
All'uopo si ricorda che le stesse Province autonome, con ricorsi del 12 agosto 1986, hanno già impugnato varie norme della legge 8 luglio 1986, n. 346, istitutiva del Ministero per l'Ambiente, siccome lesive dell'autonomia loro garantita dalle norme vigenti, tra cui molte di quelle di cui ora lamentano la violazione.
Questa Corte, con sent. n. 210 del 1987, ha dichiarato non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale. Non essendo state proposte altre questioni di legittimità costituzionale, nemmeno da parte di altre Regioni, relative a norme della detta legge, in via generale, allo stato non vi è motivo di dubitare della conformità dell'intera legge ai precetti costituzionali che concernono la sfera di autonomia delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale nonché delle Province autonome.
Ai fini della decisione, in particolare va richiamato l'art. 5 della legge n. 349 del 1986 il quale concerne la potestà del Governo (circa la quale vedi già l'art. 83, quarto comma, del D.P.R. n. 616 del 1977), su proposta del Ministro per l'Ambiente, di individuare i territori nei quali istituire riserve naturali e parchi a carattere interregionale (primo comma) ed il trasferimento dal Ministero per l'Agricoltura e Foreste al Ministero per l'Ambiente, delle competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica, nazionale e internazionale, ai fini della promozione in esse della costituzione di parchi e riserve naturali (secondo comma). Ora, l'art. 7 della legge n. 59 del 1987, primo e quarto comma, la quale detta disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero per l'Ambiente, conferisce allo stesso Ministro per l'Ambiente, la potestà di adottare, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e a riserve naturali statali, misure di salvaguardia, il cui contenuto va graduato dallo stesso Ministro in relazione alle esigenze del caso.
Detto potere certamente costituisce estrinsecazione di quello più ampio attribuito allo stesso Ministro dall'art. 5 della legge istitutiva del Ministero, innanzi richiamato, anzitutto in considerazione della stessa natura cautelare delle misure di salvaguardia che, come del resto è specificamente sancito, sono dirette a conservare lo stato dei luoghi in attesa dell'attuazione del provvedimento di individuazione e di costituzione del parco nazionale o della riserva naturale nazionale a livello statale o interregionale.
Inoltre, in base alla stessa norma impugnata, il Ministro deve sentire le Regioni, gli enti locali interessati e le stesse Province autonome ricorrenti nel caso in cui siano interessati i territori che di esse fanno parte; deve richiedere agli stessi un apposito parere e può provvedere solo dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla data della richiesta del parere senza che esso sia stato espresso.
Il potere attribuito si inquadra, quindi, nella funzione di indirizzo e coordinamento spettante in materia allo Stato ed implicante, da un lato, le suddette intese fra Stato stesso, Regioni e Province autonome e, dall'altro, la prevista necessità che l'intervento statale a livello ministeriale si verifichi solo in caso di inerzia delle Regioni: funzione il cui esercizio, evidentemente, è diretto a tutelare gli interessi nazionali ed internazionali che sussistono in materia.
Conseguentemente, in questa situazione deve essere esclusa qualsiasi lesione dell'autonomia assicurata alle Province ricorrenti dalle norme invocate, che non risultano affatto violate.
Peraltro, in concreto non è stata effettuata alcuna individuazione di aree appartenenti al territorio delle ricorrenti.
4. Per quanto riguarda l'altra censura, cioè quella dell'art. 8 della legge n. 59 del 1987 si osserva che già il numero tre dell'art. 8 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero per l'ambiente, ha attribuito allo stesso Ministro per l'ambiente, in caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, qualora possa derivare grave danno ecologico, il potere di adottare, con ordinanza cautelare, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio, di opere, di lavori o di attività antropiche, previa diffida alle amministrazioni interessate a provvedere entro congruo termine, da indicarsi nella stessa diffida. Delle ordinanze è prevista la comunicazione alle amministrazioni interessate.
Eguale intervento è previsto nel caso in cui l'inadempienza è attribuibile agli uffici periferici statali.
L'art. 8 della legge n. 59 del 1987, fuori dei suddetti casi attribuisce al Ministro per l'ambiente il potere di emettere, di concerto con gli altri Ministri interessati, a seconda delle varie ipotesi ricorrenti, solo ordinanze contingibili ed urgenti, della durata massima di sei mesi, nel caso in cui si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere.
4.1. Le due norme sono sorrette da una identica "ratio". Esse sono finalizzate alla tutela del bene ambiente e sono dirette ad evitare situazioni di pericolo di danno ambientale che nella seconda ipotesi assume una maggiore gravità onde la maggiore urgenza di porvi rimedio. Trattasi di misure contingibili, ossia provvisorie, a contenuto libero corrispondente alla situazione cui si intende porre rimedio, per la salvaguardia del bene ambiente da pericoli di danno.
4.2. Questa Corte (sent. n. 201 del 1987; sent. n. 4 del 1977; sent. n. 26 del 1961), ha già ritenuto conforme a Costituzione la possibilità che alle autorità amministrative siano affidati i poteri di emissione di provvedimenti diretti ad una generalità di cittadini, emanati per motivi di necessità e di urgenza, con una specifica autorizzazione legislativa che però, anche se non risulti disciplinato il contenuto dell'atto (che rimane, quindi, a contenuto libero), indichi il presupposto, la materia, le finalità dell'intervento e l'autorità legittimata. Inoltre, i provvedimenti devono adeguarsi alle dimensioni territoriali e temporali della concreta situazione di fatto che si deve fronteggiare.
Analoghe considerazioni valgono, ed a maggior ragione, per i poteri derogatori attribuiti, in caso di necessità e urgenza, in relazione ad eventi straordinari di elevata pericolosità; poteri che trovano il loro titolo specifico e i loro limiti nella esigenza della pronta iniziativa e del coordinamento delle attività di intervento e di soccorso.
Il carattere provvisorio delle misure derogatorie da adottare è, peraltro, persino implicito nella natura stessa del titolo specifico di legittimazione.
La spettanza del potere allo Stato trova la sua giustificazione, oltre che nella gravità del pericolo da evitare e nell'urgenza, nella natura stessa del bene da tutelare. Trattasi, infatti, di un bene primario e di un valore assoluto costituzionalmente garantito alla collettività.
Peraltro, quello conferito dalla norma impugnata è un potere residuale attribuito allo Stato quando non si possa altrimenti provvedere. I provvedimenti relativi possono essere anche emessi dagli enti autonomi nell'ambito del potere loro conferito, sicché l'intervento dello Stato sopperisce solo alla loro inerzia e all'inadempimento dei doveri loro incombenti Il pericolo imminente di danno grave del bene ambiente; di valore assoluto primario, impone il rimedio urgente e contingibile e rende legittimo l'intervento dello Stato cui è affidata in via principale, anche se non esclusiva, la cura e la tutela di interessi che riguardano beni di tal natura e di tal valore. La residualità del potere, la specie della situazione da tutelare, la stessa natura del provvedimento, vincolato nel presupposto e nella causa, la sua durata, molto limitata nel tempo (al massimo sei mesi), fanno sì che non risulti lesa l'autonomia dell'ente regionale.
L'esistenza di disposizioni legislative a carattere provinciale o regionale e quella di un potere provinciale di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, che comunque vanno fatte salve, riducono ancor più lo spazio di operatività del potere statale.
Pertanto le due questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti non risultano fondate.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 59 del 1987, primo e quarto comma, e dell'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59, sollevata dalle Province autonome di Trento e Bolzano con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, terzo comma; del D.P.R. n. 670 del 1972 all'art. 8 del D.P.R. n. 670 del 1972 nn. 3, 4, 5, 6, 7, l3, 14, 15, 16, 21, 24; all'art. 9 del D.P.R. n. 670 del 1972, nn. 9 e 10; agli artt. 16 e 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed alle relative norme di attuazione, nonché all'art. 10 Cost..
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActiona) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
ActionActionc) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5   
ActionActiond) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
ActionActione) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
ActionActionf) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20
ActionActiong) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
ActionActionh) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionActioni) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
ActionActionj) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
ActionActionk) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
ActionActionm) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
ActionActiono) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
ActionActionp) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
ActionActionq) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionr) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11 
ActionActions) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionl') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Delibera N. 102 del 24.01.2005
ActionAction Delibera N. 311 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
ActionAction Delibera N. 1626 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1705 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1749 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 1884 del 30.05.2005
ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
ActionAction Delibera N. 2039 del 13.06.2005
ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionActionAllegato
ActionActionPARTE III
ActionActionPremessa
ActionAction3.1 Definizioni e tipologie strutturali minime degli impianti
ActionAction3.2 Zone e tipologie di impianto
ActionAction3.3 Situazioni di incompatibilità per nuovi impianti
ActionAction3.4 Distanze minime
ActionAction3.5 Installazione nuovi impianti
ActionAction3.6. Modifica degli impianti
ActionAction3.7 Sospensione dell’attività e rimozione dell’impianto
ActionAction3.8 Domande concorrenti
ActionAction3.9 Accessi e insegne
ActionAction3.10 Indicazioni per l’utenza
ActionAction3.11 Impianti di distribuzione di carburanti privati interni
ActionAction3.12 Attività complementari
ActionAction3.13 Attuazione direttive
ActionAction3.14 Sanzioni
ActionAction Delibera N. 3652 del 03.10.2005
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 2388 del 04.07.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
ActionAction Delibera N. 4052 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4753 del 12.12.2005
ActionAction Delibera N. 4897 del 19.12.2005
ActionAction Delibera N. 5035 del 30.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 43 del 16.02.1982
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 144 del 27.07.1982
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 22.10.1982
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico