(1) La Provincia promuove azioni didattiche, formative e informative di educazione alimentare e di orientamento al consumo, secondo criteri e modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) Per le finalità del comma 1 la Provincia, in particolare:
- favorisce l’accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini singoli o associati;
- promuove percorsi di educazione alimentare tesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative e informative;
- promuove, anche in collaborazione con scuole, università e istituti specializzati e con l’azienda sanitaria provinciale, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell’alimentazione, dell’educazione alimentare, della produzione agroalimentare e della distribuzione;
- promuove iniziative per la creazione di percorsi di educazione alimentare e di consumo consapevole e per la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d’origine.
(3) La Provincia, in collaborazione con i comuni, le comunità comprensoriali e gli operatori del settore, promuove l’organizzazione di manifestazioni destinate a favorire la conoscenza degli aspetti qualitativi dei prodotti agricoli e agroalimentari e della cultura enogastronomica, in particolare attraverso l’interscambio con altre realtà regionali.
(4) L’utilizzazione di prodotti di prossimità nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti d’informazione agli utenti dei servizi.
(5) I soggetti che beneficiano dei finanziamenti previsti dall’articolo 6 forniscono agli utenti, con le modalità previste dalla disciplina attuativa di tali disposizioni, materiali informativi di educazione alimentare concernenti gli aspetti qualitativi e i valori nutrizionali dei prodotti consumati.