(1) E’ istituita l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, di seguito denominata Agenzia (ASSE).
(2) L’Agenzia è ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.
(3) L’Agenzia:
- gestisce gli interventi di assistenza e di previdenza integrativa previsti dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere demandati da specifiche norme;
- gestisce ed eroga eventuali finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, finalizzati alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico.
(4) La Provincia è autorizzata a trasferire in proprietà ovvero ad assicurare comunque il godimento dei beni mobili ed immobili necessari all’espletamento delle attività dell’Agenzia, nonché a mettere a disposizione il proprio personale. Le altre spese per il funzionamento nonché quelle per l’erogazione degli interventi di competenza dell’Agenzia sono a carico del bilancio dell’Agenzia medesima.
(5) L’Agenzia può contrarre finanziamenti bancari ed attivare ogni altra forma di ricorso al mercato finanziario consentita dalla legge. L’Agenzia svolge altresì ogni altra operazione funzionale o accessoria alla realizzazione delle finalità indicate dal presente articolo e al reperimento delle risorse necessarie, ivi incluso il rilascio di garanzie.
(6) L’Agenzia può assumere partecipazioni in società di capitali, funzionali al perseguimento delle finalità indicate dal presente articolo.
(7) Per i fini previsti al comma 3, lettera a), è attribuita all’Agenzia la gestione dei fondi di assistenza e previdenza integrativa. Ogni entrata connessa con l’erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è versata direttamente all’Agenzia. Per i fini previsti al comma 3, lettera b), la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l’Agenzia attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale.
(8) La Giunta provinciale approva lo statuto dell’Agenzia e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra Provincia ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento degli incarichi di volta in volta conferiti dalla Provincia all’Agenzia.
(9) Contro i provvedimenti del direttore/della direttrice dell’Agenzia adottati ai sensi della lettera a) del comma 3, è ammesso ricorso al direttore/alla direttrice del dipartimento competente in materia da presentarsi, a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 8)