(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 3.570.435.879,81 euro a carico dell’esercizio finanziario 2009, derivanti dall’articolo 3, commi 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B), e dagli articoli 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 19, 20 e 21 della presente legge, nonché alla copertura della minore entrata derivante dall’articolo 1, stimata in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede nel seguente modo:
- per l’importo di 3.521.435.879,81 euro si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2009;
- per l’importo di 49 milioni di euro mediante la riduzione della spesa già autorizzata a carico dell’esercizio 2009 con l’articolo 16 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, per effetto dell’articolo 16 della presente legge.
(2) Alla copertura degli oneri per complessivi 665.732.646,09 euro a carico degli esercizi finanziari 2010 e 2011, derivanti dall’articolo 3, comma 1 (Tabella A), e dall’articolo 4, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dall’articolo 3, comma 2 (Tabella B), e dagli articoli 6 e 8, comma 1, nonché dagli articoli 9 e 16, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2010-2011 nel bilancio triennale 2009-2011.