(1) Per le opere ad esecuzione pluriennale relative alla realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui è autorizzata la spesa complessiva di 98,5 milioni di euro (UPB corrispondente alla 21220 del bilancio 2006), così suddivisa a carico dei bilanci dei seguenti esercizi finanziari:
Esercizio finanziario Importo
2007: 13,0 milioni di euro
2008: 18,0 milioni di euro
2009: 50,0 milioni di euro
2010: 17,5 milioni di euro.
(2) Per le finalità indicate al comma 1, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2006 nei limiti delle spese annualmente autorizzate per il periodo 2007-2010.
(3) Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con le corrispondenti entrate annue derivanti dall'accensione di mutui o prestiti, autorizzata a tale scopo dall'articolo 1 della connessa legge di assestamento del bilancio di previsione 2006 della Provincia autonoma di Bolzano.9)