(1) 2)
(2) 3)
(1)(2)(3) 6)
(4)(5) 7)
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, con lo scopo di elaborare un piano di assetto complessivo dell'areale ferroviario di Bolzano e di porre in essere le successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l'acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell'areale ferroviario individuate come dismissibili da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa massima pari a 1.000.000 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società TFB Tunnel Ferroviario del Brennero - Finanziaria di Partecipazione S.p.A., con sede in Roma, per una spesa complessiva pluriennale di 3.450.000 euro a carico degli esercizi finanziari 2007-2010 (UPB corrispondente alla UPB 27200 del bilancio 2006), così ripartita sui rispettivi esercizi finanziari:
2007: 1.200.000 euro
2008: 1.000.000 euro
2009: 1.200.000 euro
2010: 50.000 euro.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società Terme di Merano S.p.A., per una spesa massima di 4.000.000 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).
(3) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a disporre la partecipazione alla società "Agenzia Casaclima S.r.l." e ad acquistare una quota di tale società pari al 20 per cento del capitale sociale per un importo di spesa non superiore a euro 120.000 a carico dell'esercizio finanziario 2006 (UPB 27200).
(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la costituzione e il finanziamento di una fondazione per il potenziamento della ricerca di base e applicata della Libera Università di Bolzano.
(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 la spesa di 2 milioni di euro (UPB 04230).
(1) 10)
(2) 11)
(3) 12)
(4) 13)
(5) 14)
(1) 20)
(2) 21)
(3)(4) 22)
(1) Sono abrogati:
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.