Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 19 luglio 2005, n. 29.
Reca modifiche alla L.P. 15 maggio 2000, n. 9.
Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.
Sostituisce l'art. 7 della L.P. 20 febbraio 1970, n. 4.
Reca modifiche alla L.P. 28 novembre 2001, n. 17.
Reca modifiche alla L.P. 23 marzo 1981, n. 8.
Sostituisce l'art. 1 della L.P. 24 dicembre 1970, n. 29.
Reca modifiche alla L.P. 12 giugno 1980, n. 16.
Reca modifiche alla L.P. 5 novembre 2001, n. 11.
Reca modifiche alla L.P. 16 aprile 1985, n. 8.
Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1988, n. 57.
Integra l'art. 7 della L.P. 8 novembre 1982, n. 34.
Sostituisce l'art. 5/quinquies della L.P. 12 giugno 1975, n. 26.
Integra l'art. 6 della L.P. 16 giugno 1992, n. 18.
Reca modifiche alla L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
Reca modifiche alla L.P. 6 settembre 1973, n. 61.
Reca modifiche alla L.P. 24 luglio 1998, n. 7.
Reca modifiche alla L.P. 3 novembre 1993, n. 19.
Reca modifiche alla L.P. 25 luglio 1970, n. 16.
(1) Sul ponte dell'ex strada provinciale sopra la ferrovia e l'Adige nei comuni di Postal e Lana possono essere realizzati uno sportello per informazioni turistiche e costruzioni con servizi per i ciclisti e, nel rispetto dei limiti previsti per le medie strutture di vendita di cui all'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per il commercio con articoli per ciclisti nonché strutture per esercizi di somministrazione di pasti e bevande. Le attrezzature sono realizzate da privati sulla base di una convenzione da stipulare con l'Amministrazione provinciale.
Reca modifiche alla L.P. 16 marzo 2000, n. 8.
(1) Sono abrogati:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.