(1) La spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge viene autorizzata con la legge finanziaria annuale.
(2) Per l'esercizio finanziario in corso possono essere utilizzate, per le finalità della presente legge, le risorse finanziarie eventualmente ancora disponibili sugli stanziamenti autorizzati nel bilancio di previsione del medesimo esercizio e nel relativo piano di gestione per l'attuazione delle leggi provinciali abrogate con l'articolo 16. L'assessore o assessora competente in materia di finanze e bilancio approva con proprio decreto le variazioni compensative al bilancio ed al piano di gestione, eventualmente necessarie.