(1) “1. La ripartizione provinciale competente nomina una commissione tecnica per ciascun prodotto o categoria di prodotti per i quali si può utilizzare il "marchio di qualità con indicazione d'origine" o che ai sensi dell’articolo 2 rientra nell’ambito di applicazione della presente legge. La commissione tecnica dura in carica cinque anni. 10)
(2) Le commissioni tecniche sono composte al massimo da nove componenti, in maggioranza rappresentanti dei produttori e degli utilizzatori del marchio. I restanti componenti sono rappresentanti delle associazioni di produttori, di gruppi di interesse della rispettiva categoria di prodotti nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 10)
(3) Alle riunioni delle commissioni tecniche può partecipare, con voto consultivo, anche un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente.10)
(4) Le commissioni tecniche:
(5) Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica, se la Giunta provinciale incarica dello svolgimento dei compiti indicati in questo articolo un organismo già operativo per una determinata categoria di prodotti.