(1)4)
(2)5)
(3)6)
(4)7)
(1)3)
(2) Con deliberazione della Giunta provinciale vengono determinate le dotazioni organiche del personale stipendiato dalla Provincia, compreso il personale delle scuole di ogni ordine e grado, nonché degli istituti per l'educazione musicale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, che viene aumentata di 74 unità, per complessive 16.988 unità a tempo pieno. La spesa derivante dal presente provvedimento è stimata in euro 1.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 2004 e in euro 4.300.000 all'anno per gli esercizi successivi.
(1) I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, sono abrogati.
(2) Ove ricorra, nella legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche, l'espressione: "Ripartizione provinciale Artigianato" è sostituita dalla seguente: "la Ripartizione provinciale competente" e l'espressione: "direttore della Ripartizione provinciale Artigianato" è sostituita dalla seguente: "direttore di ripartizione competente".
(3) Ove ricorra, nella normativa provinciale, l'espressione: "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è sostituita dalla seguente: "Agenzia provinciale per l'ambiente".
(4)(5)(6)10)
(7) Il comma 3 dell'articolo 5 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, sono abrogati.
(8) Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, e successive modifiche, è abrogato.
(1)13)
(2) La legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, e successive modifiche, è abrogata.
(1) Sono abrogati:
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.