(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale della società "SEL Spa", con sede a Bolzano, nonchè all'acquisto di quote di capitale della medesima, per una spesa massima di 650 milioni di euro a carico dell'esercizio 2004. Nei limiti della medesima è consentito anche l'acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.
(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad acquistare quote di capitale della società "BrennerCom Spa", con sede a Bolzano, per una spesa massima di 111.456 euro a carico dell'esercizio 2004.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società rispettivamente a partecipare al capitale di una società avente come finalità la progettazione, la realizzazione e la gestione del tunnel di base del Brennero e dei relativi accessi, per una spesa massima a carico dell'esercizio 2004 di 100.000 euro.
(4) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ai fini della costituzione della società di cui all'art. 4, comma 1, della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, a disporre la partecipazione al capitale della medesima per una spesa di 60.000 euro a carico dell'esercizio 2004.