(1) Qualora, nell'esecuzione dell'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 12, venga accertato il mancato, insufficiente o comunque irregolare esercizio da parte degli organismi di controllo degli adempimenti previsti dall'articolo 10, il direttore della Ripartizione diffida per iscritto l'organismo di controllo interessato ad eliminare le inadempienze e le irregolarità accertate.
(2) In caso di reiterazione da parte di un organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ovvero di perdita dei requisiti, sulla base dei quali l'autorizzazione è stata concessa, la Giunta provinciale dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio dell'attività di controllo sul territorio della provincia di Bolzano per un periodo non inferiore a un anno e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'attività di controllo. Lo stesso vale quando l'organismo di controllo non risulta più conforme ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento o non soddisfa i requisiti di cui allo stesso articolo 9, paragrafi 7, 8, 9 e 11.
(3) Qualora venga accertata la presenza delle circostanze di cui al comma 2 in riferimento ad organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la Giunta provinciale dispone la sospensione della relativa attività di controllo in provincia di Bolzano per un periodo non inferiore a un anno, tenuto conto della gravità del comportamento posto in essere; propone inoltre al Ministero per le politiche agricole e forestali la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.
(4) Trascorso il termine di sospensione, l'organismo di controllo interessato può riprendere l'esercizio dell'attività sul territorio provinciale, a condizione che fornisca alla Ripartizione le prove a dimostrazione dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno originato le inadempienze e le irregolarità.